Art. 25
Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi
In vigore dal 21 lug 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 19 MARZO 1993, N. 68
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-20;289#art-25