Art. 11
Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali
In vigore dal 21 lug 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 19 MARZO 1993, N. 68
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-20;289#art-11