Art. 2

In vigore dal 4 lug 1992
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 APRILE 1993, N. 125
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;275#art-2

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Art. 2 Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di eta'. — Testo vigente | Portale Normativo