Art. 35

Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

In vigore dal 3 mag 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (Art. 35 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.) — Testo vigente | Portale Normativo