Art. 29

Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

In vigore dal 3 mag 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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urn:nir:stato:decreto.legge:1992-03-01;195#art-29

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Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Art. 29 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.) — Testo vigente | Portale Normativo