Art. 10

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

In vigore dal 3 mag 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato (Art. 10 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.) — Testo vigente | Portale Normativo