Art. 14

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

In vigore dal 21 mar 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68
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Esecuzione forzata a danno degli enti locali (Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo