Art. 1
Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori.
In vigore dal 3 mar 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1992-01-02;1#art-1