Art. 4

In vigore dal 2 nov 1991
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-08-13;285#art-4

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Art. 4 Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonche' l'Amministrazione finanziaria. — Testo vigente | Portale Normativo