Art. 2

In vigore dal 28 mag 1991
DECRETO DECADUTO
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-28;101#art-2

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Art. 2 Disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuita' dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione. — Testo vigente | Portale Normativo