Art. 4

In vigore dal 2 mag 1991
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-01;62#art-4

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Art. 4 Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria. — Testo vigente | Portale Normativo