Art. 2

In vigore dal 9 apr 1991
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-02-07;36#art-2

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Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi. — Testo vigente | Portale Normativo