Art. 2

In vigore dal 2 mar 1991
DECRETO DECADUTO;GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 410
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1990-12-29;412#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo