Art. 10

In vigore dal 2 dic 1990
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 GENNAIO 1991 N. 31
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urn:nir:stato:decreto.legge:1990-10-02;270#art-10

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Art. 10 Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990. — Testo vigente | Portale Normativo