Art. 4

In vigore dal 2 ott 1990
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 GENNAIO 1991 N. 31
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urn:nir:stato:decreto.legge:1990-08-02;207#art-4

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Art. 4 Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990. — Testo vigente | Portale Normativo