Art. 9

Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

In vigore dal 2 ago 1990
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 232
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Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri della Guardia di finanza (Art. 9 Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo