Art. 4

Procedure

In vigore dal 29 lug 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 GENNAIO 1990, N. 7
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urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-29;195#art-4

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Procedure (Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.) — Testo vigente | Portale Normativo