Art. 2

In vigore dal 3 giu 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 169

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urn:nir:stato:decreto.legge:1989-04-01;119#art-2

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Art. 2 Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ((in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a.)) e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato. — Testo vigente | Portale Normativo