Art. 17

Entrata in vigore

In vigore dal 16 apr 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 APRILE 1990, N. 71
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urn:nir:stato:decreto.legge:1989-02-14;49#art-17

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Entrata in vigore (Art. 17 Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.) — Testo vigente | Portale Normativo