Art. 4

In vigore dal 30 mar 1989
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 LUGLIO 1989, N. 263
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urn:nir:stato:decreto.legge:1989-01-27;21#art-4

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Art. 4 Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonche' in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. — Testo vigente | Portale Normativo