Art. 2

In vigore dal 29 nov 1988
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 LUGLIO 1989, N. 263
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urn:nir:stato:decreto.legge:1988-09-27;417#art-2

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Art. 2 Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie. — Testo vigente | Portale Normativo