Art. 2

In vigore dal 21 set 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1987, N. 471
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-07-21;296#art-2

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Art. 2 Adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali. — Testo vigente | Portale Normativo