Art. 4

In vigore dal 6 set 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 NOVEMBRE 1987, N. 452
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-07-03;262#art-4

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Art. 4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonche' norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo