Titolo II

Art. 21

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

In vigore dal 1 set 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 440
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-06-30;256#art-21

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