Art. 3

In vigore dal 3 ago 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 400
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-06-02;213#art-3

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Art. 3 Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo