Art. 3

In vigore dal 18 lug 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 453
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-05-18;190#art-3

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Art. 3 Interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo