Art. 4

In vigore dal 18 lug 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 14 NOVEMBRE 1987, N. 468
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-05-18;189#art-4

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Art. 4 Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato — Testo vigente | Portale Normativo