Art. 3

Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

In vigore dal 30 giu 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 1987, N. 436
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-04-29;164#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo