Art. 4

In vigore dal 30 giu 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 OTTOBRE 1987, N. 434
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-04-29;163#art-4

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Art. 4 Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale. — Testo vigente | Portale Normativo