Art. 2

In vigore dal 3 giu 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 400
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-04-01;127#art-2

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Art. 2 Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita' della regione. — Testo vigente | Portale Normativo