Art. 8

In vigore dal 7 mar 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 NOVEMBRE 1987, N. 452
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Art. 8 Proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI S.p.a., disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonche' differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo