Art. 1

In vigore dal 2 mar 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 21 GENNAIO 1988, N. 12
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-12-30;919#art-1

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Art. 1 Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. — Testo vigente | Portale Normativo