Art. 2

In vigore dal 21 feb 1987
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 OTTOBRE 1987, N. 403
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-12-22;881#art-2

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Art. 2 Disposizioni urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e della attivita' di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonche' norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente. — Testo vigente | Portale Normativo