Art. 2

In vigore dal 29 lug 1986
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1987, N. 19
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-05-24;218#art-2

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Art. 2 Norme per la proroga del termine massimo di continuazione — Testo vigente | Portale Normativo