Art. 2

In vigore dal 3 apr 1985
1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata fino al 30 giugno 1985 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984. 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "fondo investimenti e occupazione". 4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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