Art. 16
Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
In vigore dal 31 gen 1985
DECRETO DECADUTO; ISUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 5 APRILE 1985 N. 118
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-01;795#art-16