Art. 4

In vigore dal 6 set 1983
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983, N. 638
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urn:nir:stato:decreto.legge:1983-07-04;314#art-4

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Art. 4 Differimento di taluni termini in scadenza al 30 giugno 1983. — Testo vigente | Portale Normativo