Art. 4

In vigore dal 14 giu 1982
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N. 530
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urn:nir:stato:decreto.legge:1982-04-09;157#art-4

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Art. 4 Stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544. — Testo vigente | Portale Normativo