Art. 2

In vigore dal 20 set 1981
DECRETO DECADUTO
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urn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-20;379#art-2

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Art. 2 Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unita' sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione. — Testo vigente | Portale Normativo