Art. 2

In vigore dal 1 mar 1979
DECRETO DECADUTO
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-12-23;847#art-2

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Art. 2 Proroga dei termini di cui all'art. 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e all'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo