Titolo I
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 2 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare le direttive n. 75/106 e n. 75/107 del consiglio delle Comunità europee per l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-1