Art. 1
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 30 mar 2026
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5)
“filiazione”: una filiazione come definita all’, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell’applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45 a 45 quaterdecies, degli articoli da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92 della presente direttiva ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 83 ter), lettera b), del presente paragrafo, che include, ove opportuno, gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l’articolo 45 sexies, paragrafo 3, della presente direttiva;»
:
b)
è inserito il punto seguente:
«28 bis)
“misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato”: qualsiasi forma di sostegno che non rientra nel sostegno finanziario pubblico straordinario;»
;
c)
il punto 35) è sostituito dal seguente:
«35)
“funzioni essenziali”: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, a livello nazionale o regionale, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;»
;
d)
il punto 71) è sostituito dal seguente:
«71)
“passività sottoponibili al bail-in”: le passività, comprese quelle di scadenza o ammontare incerti, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo 44, paragrafo 2;»
;
e)
è inserito il punto seguente:
«71 bis bis)
“passività di scadenza o ammontare incerti”: le passività basate su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita e la cui scadenza o il cui ammontare sono incerti;»
;
f)
il punto 71 ter) è sostituito dal seguente:
«71 ter)
“strumenti subordinati ammissibili”: strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte l’articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;»
;
g)
è inserito il punto seguente:
«72 bis)
“autorità designata”: un’autorità designata come definita all’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;»
;
h)
al punto 83 ter), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli enti creditizi o gli enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o enti finanziari o l’organismo centrale siano un’entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;»
;
i)
sono inseriti i punti seguenti:
«83 quinquies)
“G-SII non UE”: un G-SII non UE come definito all’, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;
83 sexies)
“soggetto G-SII”: un soggetto G-SII come definito all’, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;»
;
j)
è inserito il punto seguente:
«93 bis)
“deposito”: ai fini degli articoli 108 e 109 della presente direttiva, il deposito come definito all’, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE;»
;
2)
all’, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.
Qualora non intervengano i cambiamenti di cui al primo comma entro i 12 mesi successivi all’ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all’obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi.
3. I piani di risanamento non presuppongono l’accesso a nessuna delle seguenti forme di sostegno, né il relativo ottenimento:
a)
sostegno finanziario pubblico straordinario;
b)
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale;
c)
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata o tasso di interesse non standard.
4. I piani di risanamento comprendono, se del caso, un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano di risanamento, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale piano ai sensi del paragrafo 3 e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.»
;
3)
all’articolo 6, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l’autorità competente comunica all’ente o all’impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo formalmente di presentare entro tre mesi, estensibili di un mese con l’approvazione dell’autorità, un piano modificato che indichi in che modo si debba porre rimedio a tali carenze o impedimenti.»
;
4)
all’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
5)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«L’autorità di risoluzione non adotta un piano di risoluzione qualora sia stata aperta una procedura per liquidare un ente in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 32 ter o laddove si applichi l’articolo 37, paragrafo 6.»
;
b)
al paragrafo 7, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili, comprese le tempistiche applicabili, nonché del modo in cui tali strategie conseguirebbero gli obiettivi della risoluzione;»
;
6)
all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano:
a)
i metodi e le modalità di segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
b)
la frequenza e i termini per la trasmissione delle segnalazioni di cui alla lettera a).
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi modelli di segnalazione, standard di dati, formati e istruzioni, per la segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.»
;
7)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione e, ove opportuno, le entità soggette a liquidazione.»
;
ii)
sono aggiunti i commi seguenti:
«Nell’individuare le misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono seguire un approccio commisurato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, del ruolo svolto nella prestazione di funzioni essenziali e linee di business principali, della sua importanza per la continuità operativa del gruppo dopo la risoluzione e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione tengono debitamente conto dell’importanza della filiazione nello Stato membro in cui è stabilita, compresa la sua potenziale importanza sistemica, e del suo potenziale impatto sui mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.
Qualora sia stata aperta una procedura per liquidare un’entità in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 32 ter o laddove si applichi l’articolo 37, paragrafo 6, le autorità di risoluzione non adottano un piano di risoluzione per tale entità o non includono più tale entità nel piano di risoluzione di gruppo.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11 e comprende gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 7, nella misura in cui sono pertinenti dal punto di vista di un piano di risoluzione di gruppo.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. L’ABE monitora le metodologie e le prassi applicate dalle autorità di risoluzione per decidere, nell’elaborazione dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, se destinare enti o entità alla risoluzione o alla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza e per decidere in merito alle azioni da avviare negli scenari di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e nelle circostanze descritte all’articolo 32, paragrafo 5.
L’ABE presenta alla Commissione una relazione sulle metodologie e prassi esistenti delle autorità di risoluzione e su qualsiasi divergenza esistente tra gli Stati membri entro l’11 maggio 2031.
La relazione di cui al secondo comma contiene almeno quanto segue:
a)
per quanto riguarda gli enti non facenti parte di un gruppo e le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, le metodologie e gli approcci interni per selezionare le misure da adottare, in particolare i criteri per prevedere un’azione di risoluzione nel piano di risoluzione o nel piano di risoluzione di gruppo, per esercitare i poteri di svalutazione e di conversione o per liquidare con procedura ordinaria di insolvenza;
b)
per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione, le metodologie e gli approcci interni per scegliere le strategie di risoluzione prescelte e alternative e le azioni di risoluzione da avviare;
c)
gli approcci commisurati seguiti dalle autorità di risoluzione in conformità del paragrafo 1, terzo comma.»
;
8)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), presentano alla rispettiva autorità di risoluzione le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’articolo 11. Le autorità di risoluzione che richiedono informazioni in conformità dell’articolo 11 per le entità che rientrano nel loro mandato trasmettono le informazioni ricevute all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:
a)
all’ABE;
b)
alle autorità di risoluzione delle filiazioni;
c)
alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
d)
alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e
e)
alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d).»
;
b)
al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
9)
all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. L’ABE monitora l’attuazione delle valutazioni della possibilità di risoluzione di enti e gruppi da parte delle autorità di risoluzione. L’ABE presenta alla Commissione una relazione sulle prassi esistenti in materia di valutazioni della possibilità di risoluzione e su eventuali divergenze esistenti tra i vari Stati membri entro l’11 maggio 2028.
La relazione di cui al primo comma contiene quanto segue:
a)
una valutazione delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per effettuare le valutazioni della possibilità di risoluzione, compresa l’individuazione degli elementi di possibile divergenza tra i vari Stati membri;
b)
una valutazione delle capacità di prova richieste dalle autorità di risoluzione per garantire l’attuazione efficace della strategia di risoluzione;
c)
il livello di trasparenza, nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per lo svolgimento delle valutazioni della possibilità di risoluzione e dell’esito di tali valutazioni.»
;
10)
all’articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Se un’entità soggetta a risoluzione, o un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione, non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, le autorità di risoluzione applicano i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale risultante dalla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della presente direttiva. Si applica l’articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.
L’autorità di risoluzione include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma del presente paragrafo nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 45 quater o 45 quinquies. L’entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3.»
;
11)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Se conclude che le misure proposte dall’entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, l’autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell’autorità competente. Tale decisione indica che l’autorità di risoluzione ha valutato che le misure proposte sono adeguate al fine di ridurre con efficacia o rimuovere gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e richiede all’entità di attuare le misure proposte.»
;
b)
al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno almeno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:»
;
12)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l’autorità di vigilanza su base consolidata, prepara una relazione e la trasmette all’impresa madre nell’Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i rilevanti impedimenti all’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l’impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall’impresa madre nell’Unione all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nella misura in cui tali misure sono pertinenti per le succursali in questione. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l’individuazione dei rilevanti impedimenti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa madre nell’Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere tali impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell’impatto potenziale delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.»
;
c)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. In mancanza di una decisione congiunta sull’adozione delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, lettera g), h) o k), della presente direttiva, l’ABE, su richiesta di un’autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6, 6 bis o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
13)
gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 27
Misure di intervento precoce
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano in considerazione senza ritardo e, se del caso, applichino misure di intervento precoce se un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d):
a)
soddisfa le condizioni di cui all’articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 38 della direttiva (UE) 2019/2034, o l’autorità competente ha stabilito, nel contesto di un processo di revisione e valutazione prudenziale a norma dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall’ente o dall’entità e i fondi propri e la liquidità detenuti da tale ente o entità non assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi e si verifica una delle due situazioni seguenti:
i)
l’ente o l’entità non ha adottato le misure correttive richieste dall’autorità competente, comprese le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034;
ii)
l’autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi di tale ente o entità;
b)
viola i requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva; oppure
c)
viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell’autorità competente, uno qualsiasi dei requisiti di cui al titolo II della direttiva 2014/65/UE oppure agli articoli da 3 a 7, da 14 a 17 o agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
L’autorità competente può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo, è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034.
Ai fini del primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione o le autorità competenti quali definite all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE informino senza ritardo l’autorità competente della violazione o probabile violazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:
a)
l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di intraprendere uno dei seguenti interventi:
i)
attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento; oppure
ii)
aggiornare il piano di risanamento in conformità dell’, paragrafo 2, quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;
b)
l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di convocare un’assemblea degli azionisti dell’ente o dell’entità, o la convocazione diretta da parte dell’autorità competente, ove l’organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione;
c)
l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;
d)
l’obbligo di modificare la struttura giuridica dell’ente o dell’entità;
e)
l’obbligo di rimuovere, o sostituire conformemente all’articolo 28, l’alta dirigenza o l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone;
f)
la nomina di uno o più amministratori temporanei dell’ente o dell’entità in conformità dell’articolo 29;
g)
l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di preparare un piano che l’ente o l’entità può attuare nel caso in cui decida di avviare una liquidazione volontaria delle sue attività.
3. Le autorità competenti scelgono le misure di intervento precoce adeguate di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
4. Per ciascuna delle misure di intervento precoce di cui al paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono un termine di attuazione strettamente limitato al tempo necessario per attuare la misura in questione in condizioni ragionevoli. Le autorità competenti effettuano una valutazione dell’efficacia della misura immediatamente dopo la scadenza del termine e condividono tale valutazione con l’autorità di risoluzione.
Qualora la valutazione concluda che le misure di intervento precoce non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, l’autorità competente può effettuare una valutazione per stabilire se la condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta.
5. Entro l’11 maggio 2028 l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 28
Sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione
Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i suoi singoli membri, siano nominati conformemente al diritto nazionale e dell’Unione e che tali nomine siano soggette all’approvazione o al consenso dell’autorità competente.
(*1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).»;"
14)
l’articolo 29 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera f), gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che:
a)
sostituiscano temporaneamente l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); oppure
b)
affianchino temporaneamente l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
All’atto della nomina dell’amministratore temporaneo, l’autorità competente specifica se tale nomina avviene ai fini del primo comma, lettera a) o b).
Ai fini del primo comma, lettera b), all’atto della nomina l’autorità competente specifica ruolo, doveri e poteri dell’amministratore temporaneo unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.
Gli Stati membri impongono all’autorità competente di rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per l’esercizio delle loro funzioni e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 91, paragrafi 2 e 2 bis, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui l’autorità competente stabilisce se l’amministratore temporaneo possieda tali conoscenze, competenze ed esperienza e soddisfi tali requisiti è parte integrante della decisione di nominare tale amministratore temporaneo.
2. All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente o all’entità sono conformi al diritto societario applicabile. L’autorità competente può adeguare tali poteri in caso di mutamento delle circostanze.
3. All’atto della nomina l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere:
a)
l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b)
la gestione dell’attività, in toto o in parte, dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;
c)
l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
d)
la garanzia dell’osservanza, da parte dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), degli obblighi di cui all’articolo 30 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 30 bis, paragrafo 4, primo comma, o all’articolo 30 bis, paragrafo 5.
All’atto della nomina l’autorità competente specifica eventuali limiti riguardanti il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo.»
;
b)
al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In ogni caso l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente.»
;
c)
i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Su richiesta dell’autorità competente l’amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e agli atti compiuti durante il mandato stesso. L’amministratore temporaneo redige, in ogni caso, tale relazione alla fine del suo mandato.
7. L’amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. L’autorità competente può eccezionalmente prorogare una volta tale periodo per una durata proporzionata alle circostanze, se continuano a sussistere le condizioni per la nomina dell’amministratore temporaneo. Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono tali condizioni e giustificare dinanzi agli azionisti una proroga del mandato dell’amministratore temporaneo.»
;
15)
l’articolo 30 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Coordinamento delle misure di intervento precoce per i gruppi»
;
b)
i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Laddove, in relazione a un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di misure di intervento precoce a norma dell’articolo 27, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all’ABE e consulta le altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza prima di decidere di applicare una misura di intervento precoce.
2. Sulla scorta della notifica e della consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di intervento precoce di cui all’articolo 27 nei riguardi della pertinente impresa madre nell’Unione, tenendo conto dell’impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’ABE e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza.
3. Laddove, in relazione a una filiazione di un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di misure di intervento precoce a norma dell’articolo 27, l’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi del suddetto articolo ne dà notifica all’ABE e consulta l’autorità di vigilanza su base consolidata.
Dopo aver ricevuto la notifica, l’autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbe probabilmente l’applicazione di misure di intervento precoce a norma dell’articolo 27 all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale valutazione all’autorità competente entro tre giorni.
Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità competente decide se applicare una misura di intervento precoce. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità competente notifica la decisione all’ABE, all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza.
4. Qualora più di un’autorità competente intenda applicare una misura di intervento precoce a norma dell’articolo 27 a più enti o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello stesso gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l’applicazione delle altre misure di intervento precoce a più enti o entità, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell’ente interessato o dell’entità interessata. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all’impresa madre nell’Unione.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti o le entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di cui sono responsabili e sull’applicazione delle altre misure di intervento precoce.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Su richiesta di un’autorità competente, l’ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell’allegato della presente direttiva, o di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva o all’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
16)
al titolo III è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 30 bis
Preparazione della risoluzione
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti comunichino senza ritardo alle autorità di risoluzione le informazioni seguenti:
a)
le misure di cui all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 che esse adottano o impongono di adottare all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva;
b)
che, come indicato dall’attività di vigilanza, le condizioni stabilite all’articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte in relazione a un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a prescindere dall’applicazione di qualsiasi misura di intervento precoce;
c)
l’applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all’articolo 27.
Le autorità competenti monitorano attentamente, in stretta cooperazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell’ente o dell’entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti inviino al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio concreto che si verifichi una o più delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:
a)
le motivazioni che l’hanno determinata;
b)
una panoramica delle misure al vaglio che eviterebbero il dissesto dell’ente interessato o dell’entità interessata in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull’ente o sull’entità per quanto riguarda le circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l’attuazione di tali misure.
Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, le autorità di risoluzione valutano, in stretta cooperazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento della situazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente nel caso di specie. Le autorità di risoluzione possono, in qualsiasi momento, rivalutare i tempi e adeguarli alle circostanze del caso. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione o rivalutazione alle autorità competenti.
Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti e le autorità di risoluzione monitorano, in stretta cooperazione, la situazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza ritardo, le informazioni pertinenti.
3. Le autorità competenti forniscono alle autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste da queste ultime che sono necessarie per l’espletamento di una qualsiasi delle azioni seguenti:
a)
aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione di un’eventuale risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b)
esecuzione della valutazione di cui all’articolo 36.
Se tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione hanno il potere di imporre all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmettersi reciprocamente tali informazioni.
4. I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare presso potenziali acquirenti l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di disporne la commercializzazione o di richiedere all’ente o all’entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:
a)
preparare la risoluzione di tale ente o entità, fatti salvi i criteri specificati all’articolo 39, paragrafo 2, e i requisiti di riservatezza stabiliti agli articoli 84 e 84 ter;
b)
effettuare la valutazione, da parte dell’autorità di risoluzione, della condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b).
Qualora, nell’esercizio del potere di cui al primo comma, decida di commercializzare direttamente l’ente o l’entità presso potenziali acquirenti, l’autorità di risoluzione tiene debitamente conto delle circostanze del caso, in particolare delle eventuali misure preventive che potrebbero essere adottate da un sistema di garanzia dei depositi o delle eventuali misure che potrebbero essere adottate da un IPS, e del potenziale impatto dell’esercizio di tale potere sulla posizione generale dell’ente o dell’entità.
5. Le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di mettere in atto le necessarie misure, compresa una piattaforma digitale, per la condivisione delle informazioni con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dall’autorità di risoluzione. Se l’autorità di risoluzione esercita tale potere, si applica l’articolo 84, paragrafo 1, lettere e) ed f).
6. La notifica preliminare da parte dell’autorità competente a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo non è una condizione necessaria affinché le autorità di risoluzione preparino la risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitino i poteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Le autorità di risoluzione informano senza ritardo le autorità competenti in merito alle azioni intraprese a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborino strettamente nei casi seguenti:
a)
quando vagliano l’ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo;
b)
quando vagliano l’ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5;
c)
durante l’attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).
Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.»
;
17)
all’articolo 31, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;»
18)
l’articolo 32 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione avviino un’azione di risoluzione per un ente se tali autorità stabiliscono, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del paragrafo 2 o di propria iniziativa, e tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;
b)
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti di cui all’articolo 59, paragrafo 2, della presente direttiva, per l’ente in questione, eviterebbero il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli;
c)
l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente effettui una valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell’autorità di risoluzione.
Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, possa effettuare la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per svolgere tale valutazione, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. In tal caso gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente fornisca senza ritardo all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo che l’autorità di risoluzione l’abbia informata della sua intenzione di svolgere tale valutazione.
La valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata dall’autorità di risoluzione in stretta cooperazione con l’autorità competente. L’autorità competente fornisce senza ritardo all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione. L’autorità competente può inoltre comunicare all’autorità di risoluzione che ritiene soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Nel valutare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione chiede al sistema di garanzia dei depositi o, se del caso, all’IPS di cui l’ente è membro, le informazioni più recenti disponibili che siano pertinenti per tale valutazione, compreso se il sistema di garanzia dei depositi o l’IPS possa evitare il dissesto.»
;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all’articolo 32 quater.»
;
ii)
i commi dal secondo al quinto sono soppressi;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’azione di risoluzione non è necessaria nell’interesse pubblico se l’autorità di risoluzione conclude che nessuno degli obiettivi della risoluzione sarebbe a rischio nel caso in cui l’ente sia liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
Se l’autorità di risoluzione conclude che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio nel caso in cui l’ente sia liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, l’autorità di risoluzione conclude che l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente gli obiettivi della risoluzione che sono a rischio.
Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, l’autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all’ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.
Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al secondo comma, l’autorità di risoluzione tenga conto dei costi della risoluzione e della procedura ordinaria di insolvenza e cerchi di ridurre al minimo ed evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.»
;
19)
gli articoli 32 bis e 32 ter sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 32 bis
Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano adottare un’azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l’organismo centrale e gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1.
Articolo 32 ter
Procedure nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un’azione di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un’autorità di risoluzione accerta che un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione avvia o chiede che sia avviata la pertinente procedura amministrativa o giudiziaria, compresa, se prevista, una procedura volontaria, per liquidare l’ente o l’entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’uscita dal mercato o la cessazione delle attività bancarie di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è liquidato o che è liquidata in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso in una procedura di liquidazione volontaria, avvenga in tempi ragionevoli.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un’autorità di risoluzione accerta che un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), tale accertamento costituisca una condizione sufficiente perché l’autorità competente revochi l’autorizzazione dell’ente o dell’entità in questione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la revoca dell’autorizzazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché l’autorità amministrativa o giudiziaria nazionale pertinente possa avviare senza ritardo la procedura di liquidazione dell’ente o dell’entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.»
;
20)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 32 quater
Sostegno finanziario pubblico straordinario
1. Gli Stati membri provvedono affinché possa essere concesso, in via eccezionale, a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un’azione di risoluzione, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, solo nei seguenti casi:
a)
quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
i)
una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
ii)
una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
iii)
un’acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1 o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all’ente interessato o all’entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi alcuna delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all’articolo 59, paragrafo 3;
b)
quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE;
c)
quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;
d)
quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato concesso agli enti o alle entità di cui all’articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.
2. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a):
a)
sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall’autorità competente;
b)
hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita, approvata dall’autorità competente, per l’uscita dalle misure di sostegno, che indica chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per ciascuna di tali misure;
c)
sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e per preservare la stabilità finanziaria; e
d)
non sono utilizzate per compensare le perdite che l’ente o l’entità ha accusato o rischia di accusare per almeno i 12 mesi successivi.
La strategia predefinita di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non è divulgata fino a quando l’ente o l’entità non esce dalle misure di sostegno in questione o fino a quando non è stata completata la valutazione di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione non prorogabili di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del presente articolo, un ente o un’entità è considerato o considerata solvente quando l’autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, sulla base delle aspettative attuali, una violazione dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell’Unione.
Nel valutare se si sia verificata una violazione dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente non tiene conto delle violazioni alle quali sia stato posto efficace rimedio al momento della valutazione. Se l’autorità competente conclude che è probabile che si verifichi una violazione futura dei requisiti di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 nei 12 mesi successivi, un ente o un’entità può, in via eccezionale, essere considerato o considerata solvente quando l’autorità competente stabilisce che la natura della violazione è a breve termine e che, per porvi rimedio, l’ente o l’entità ha previsto misure correttive efficaci che l’autorità competente ha giudicato credibili al momento della valutazione.
4. Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera d), l’autorità competente pertinente quantifica le perdite che l’ente o l’entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall’autorità competente. Qualora non sia possibile effettuare tali verifiche o ispezioni entro un tempo ragionevole, l’autorità competente può basare la quantificazione sullo stato patrimoniale dell’ente o dell’entità, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. L’autorità competente esegue la quantificazione il più vicino possibile alla data di concessione delle misure di sostegno e utilizzando le informazioni più recenti a sua disposizione.
5. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dall’autorità competente per mantenere la solvibilità dell’ente o dell’entità facendo fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell’Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, e confermate dall’autorità competente.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo, l’acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l’acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all’ente o all’entità interessata di far fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L’ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’ente interessato o dell’entità interessata, calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In circostanze eccezionali, l’autorità competente può autorizzare che il limite del 2 % sia superato se ha dimostrato che è necessario e opportuno per l’attuazione delle misure di sostegno, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso. Il limite è superato fino a un ammontare tale da non creare rischi per l’esecuzione tempestiva e credibile della strategia predefinita di uscita dalle misure di sostegno. L’autorità competente fornisce alla Commissione l’analisi alla base della sua autorizzazione a superare il limite del 2 % ai fini di una potenziale valutazione degli aiuti di Stato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno stabilita all’atto della concessione della misura, l’autorità competente chiede all’ente o all’entità di presentare un piano di rimedio puntuale. Il piano di rimedio descrive i passi da intraprendere per uscire dalla misura di sostegno entro due anni e garantire la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità. Il piano di rimedio non limita in alcun momento il potere delle autorità pertinenti di valutare o accertare se l’ente o l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto.
Se l’autorità competente non è convinta che il piano di rimedio sia credibile o fattibile, o se l’ente o l’entità non rispetta il piano di rimedio, le autorità pertinenti valutano se l’ente o l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto.
7. Entro l’11 maggio 2027 l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di prove o esercizi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che possono dare origine alle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) del presente articolo.»
;
21)
all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, se l’entità soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1.
Al fine di avviare un’azione di risoluzione, l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle circostanze seguenti:
a)
l’entità soddisfa una o più delle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), c) o d);
b)
l’entità viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2013/36/UE.»
;
22)
l’articolo 33 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione informino senza ritardo l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.»
;
b)
al paragrafo 9 è aggiunto il comma seguente:
«Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché, ove i poteri ivi contemplati siano esercitati rispetto ai depositi ammissibili e tali depositi non siano considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE, i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.»
;
23)
l’articolo 35 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano nominare uno o più amministratori speciali che sostituiscano o affianchino l’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell’amministratore speciale. Esse assicurano che l’amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.
L’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE non si applica alla nomina degli amministratori speciali.
2. L’amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte. Tuttavia, l’amministratore speciale può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri impongono all’amministratore speciale di trasmettere all’autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all’inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.»
;
24)
all’articolo 36, è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera c), con una stima del valore delle attività fuori bilancio e del valore delle passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti nonché delle passività di scadenza o ammontare incerti.»
;
25)
l’articolo 37 è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), del presente articolo siano usati, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, le entità residue rimanenti dopo la cessione delle attività, dei diritti o delle passività e dopo l’applicazione di altri strumenti di risoluzione, se del caso, sono liquidate in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale entità residua fornisca servizi o assistenza a norma dell’articolo 65 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione dell’entità residua si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’articolo 34.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica laddove lo strumento del bail-in sia applicato agli enti soggetti a risoluzione per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), in combinazione con altri strumenti di risoluzione.
Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, ove l’azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione può decidere di non esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale conformemente all’articolo 59, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tali strumenti devono essere lasciati nell’entità residua e l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), del presente articolo, unitamente alla liquidazione dell’entità residua, garantisca, sulla base della valutazione di cui all’articolo 36, che essi sostengano le perdite prima di qualsiasi altro creditore dell’ente soggetto a risoluzione.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. L’ABE monitora le azioni e i preparativi delle autorità di risoluzione per garantire l’attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L’ABE trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione attuale delle prassi esistenti su eventuali divergenze tra i vari Stati membri entro l’11 maggio 2028.
La relazione di cui al primo comma contiene almeno quanto segue:
a)
i dispositivi in essere per l’attuazione dello strumento del bail-in e il livello di interazione con le infrastrutture dei mercati finanziari e le autorità dei paesi terzi, se del caso;
b)
i dispositivi in essere per rendere operativi altri strumenti di risoluzione;
c)
il livello di trasparenza nei confronti dei portatori di interessi pertinenti in relazione ai dispositivi di cui alle lettere a) e b).»
;
26)
l’articolo 40 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di perseguire uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte tutti gli elementi seguenti:»
;
b)
al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Fatto salvo il secondo comma, se l’applicazione dello strumento del bail-in consente di fornire il capitale dell’ente-ponte interamente attraverso la conversione delle passività sottoponibili al bail-in in azioni o altri tipi di strumenti di capitale, è possibile derogare all’applicazione del requisito secondo cui l’ente-ponte deve essere interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche di cui al primo comma, lettera a).»
;
27)
all’articolo 42, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione, dell’ente-ponte o dello stesso veicolo di gestione delle attività; oppure»
;
28)
l’articolo 44 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare i contributi di cui al paragrafo 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
è stato effettuato un contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall’articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, e dell’articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 109, se del caso;
b)
il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione di cui all’articolo 36.»
;
b)
al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In casi straordinari l’autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che:
a)
il meccanismo di finanziamento della risoluzione ha effettuato un contributo a norma del paragrafo 4 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b); e
b)
tutte le passività sottoponibili al bail-in che non sono depositi ammissibili, che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che non sono state escluse dal bail-in a norma del paragrafo 3 del presente articolo, sono state svalutate o interamente convertite.»
;
29)
all’articolo 44 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Entro l’11 novembre 2027, l’ABE, in coordinamento con l’ESMA, presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo. Tale relazione confronta le misure adottate dagli Stati membri per ottemperare al presente articolo, ne esamina l’efficacia nel tutelare i clienti al dettaglio e ne valuta l’impatto sulle operazioni transfrontaliere. Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.»
;
30)
all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dall’autorità di risoluzione e come da essa stabilito in conformità del presente articolo e degli articoli da 45 bis a 45 decies.»
;
31)
l’articolo 45 ter è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Le entità soggette a risoluzione includono i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili solo se tale inclusione è stata autorizzata dall’autorità di risoluzione in conformità del paragrafo 1 ter e se tali depositi soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
i depositi soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma;
b)
i depositi non sono detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese;
c)
i depositi sono depositi a termine con scadenza originaria di almeno un anno e non conferiscono al titolare il diritto al rimborso anticipato neanche quando il rimborso anticipato è soggetto al pagamento di una penale;
d)
la documentazione contrattuale pertinente fa esplicito riferimento a quanto segue:
i)
l’intenzione dell’entità soggetta a risoluzione di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili;
ii)
l’esclusione dei depositi da qualsiasi rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2014/49/UE.
1 ter. L’autorità di risoluzione può autorizzare l’entità soggetta a risoluzione a includere, integralmente o parzialmente, i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili se ha accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’autorità di risoluzione si aspetta che tali depositi non siano totalmente o parzialmente esclusi dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, o non siano ceduti interamente a un ricevente con una cessione parziale;
b)
l’autorità di risoluzione ha concluso che l’inclusione non costituisce, o non è suscettibile di costituire, un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, in particolare tenuto conto dell’impatto sulla possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione.
L’autorità di risoluzione revoca l’autorizzazione se conclude che una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta. In tal caso, l’entità soggetta a risoluzione cessa di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili.»
;
b)
ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»;
c)
il paragrafo 8 è così modificato:
i)
al primo comma, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»;
ii)
al secondo comma, lettera c), il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetto G-SII»;
iii)
al quarto comma, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. L’autorità di risoluzione può consentire all’entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, l’autorità di risoluzione non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo;
b)
le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.»
;
32)
l’articolo 45 quater è così modificato:
a)
al paragrafo 2 bis, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;»
b)
al paragrafo 3, ottavo comma, il termine «funzioni economiche essenziali» è sostituito dal termine «funzioni essenziali»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale, al fine di determinare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva ed esercitare i poteri di cui all’articolo 16 bis della presente direttiva, per le seguenti entità:
a)
le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE;
b)
le entità che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, se l’entità non è soggetta a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE secondo gli stessi criteri che regolano l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 45 septies della presente direttiva.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Per le entità soggette a risoluzione che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 30 miliardi di EUR e la cui strategia di risoluzione prescelta prevede principalmente l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è almeno pari:
a)
al 15 % se calcolato in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a); e
b)
al 4,5 % se calcolato in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b).
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta prevede l’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione.»
;
e)
al paragrafo 7, ottavo comma, il termine «funzioni economiche essenziali» è sostituito dal termine «funzioni essenziali»;
33)
all’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, consiste:»
;
34)
l’articolo 45 septies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell’Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.»
;
ii)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un’entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all’articolo 45 sexies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 7, su base individuale.»
;
b)
al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l’articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento e, ove applicabile, all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;»
;
35)
l’articolo 45 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 45 octies
Deroga per un organismo centrale o per gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale
L’autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all’applicazione dell’articolo 45 septies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio o ente finanziario affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l’ente creditizio o ente finanziario e l’organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b)
gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall’organismo centrale;
c)
il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
d)
in caso di deroga per un ente creditizio o ente finanziario che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell’organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;
e)
il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all’articolo 45 sexies, paragrafo 3; e
f)
non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l’organismo centrale e gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente in caso di risoluzione.»
;
36)
l’articolo 45 decies è così modificato:
a)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Le entità comunicano le informazioni richieste a norma del presente paragrafo secondo le modalità stabilite all’articolo 128 ter.»
;
b)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano:
a)
i metodi e le modalità di segnalazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
la frequenza e i termini per la presentazione delle segnalazioni di cui alla lettera a).
I progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro.
Per gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono resi coerenti, se del caso, con l’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 430 di tale regolamento.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5 bis. L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi modelli di segnalazione, standard di dati, formati e istruzioni, per la segnalazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano:
a)
i metodi e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3;
b)
la frequenza delle comunicazioni.
I progetti di norme tecniche di attuazione trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine di valutare i profili di rischio degli enti e delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il loro grado di conformità al requisito applicabile di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies.
Per gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, i progetti di norme tecniche di attuazione sono resi coerenti, se del caso, con l’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 434 bis di tale regolamento.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6 bis. L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi formati di comunicazione e istruzioni, per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.»
;
37)
all’articolo 45 undecies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano:
a)
i metodi e le modalità per l’individuazione e la segnalazione delle informazioni all’ABE da parte delle autorità di risoluzione, in cooperazione con le autorità competenti, ai fini del paragrafo 1;
b)
la frequenza e i termini per la presentazione delle segnalazioni di cui alla lettera a).
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi modelli di segnalazione, standard di dati, formati e istruzioni, per la segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.»
;
38)
all’articolo 45 terdecies, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno di calendario che segue l’ultimo anno coperto dalla relazione. L’obbligo di cui al paragrafo 2 cessa di applicarsi dopo la presentazione della seconda relazione.»
;
39)
l’articolo 45 quaterdecies è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano fissare un adeguato periodo transitorio, non superiore a tre anni, affinché gli enti o le entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, laddove il rispetto di tali requisiti senza un periodo transitorio non sarebbe proporzionato.
L’autorità di risoluzione può stabilire livelli-obiettivo intermedi per i requisiti stabiliti all’articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui un ente o un’entità devono conformarsi a una data fissata dall’autorità di risoluzione. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il periodo transitorio fissato dalle autorità di risoluzione per un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), per i quali la strategia di risoluzione prescelta passa dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza all’applicazione dell’azione di risoluzione, non supera i quattro anni.
Se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio più lungo, fino a un massimo di sei anni.
L’autorità di risoluzione può stabilire livelli-obiettivo intermedi per il requisito di cui all’articolo 45 sexies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui l’ente o l’entità devono conformarsi a una data fissata dall’autorità di risoluzione. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I requisiti di cui all’articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l’entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l’entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.»
;
40)
all’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in per le seguenti finalità:
a)
ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del meccanismo di finanziamento della risoluzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;
b)
promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti o di passività di scadenza o ammontare incerti che non sono state svalutate o convertite, e per permettere all’ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.»
;
41)
all’articolo 47, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento:
i)
a creditori soggetti i cui crediti sono stati convertiti in azioni o altri tipi di strumenti di capitale;
ii)
all’acquirente, quando il presente paragrafo è applicato in combinazione con lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa; oppure
iii)
a un ente-ponte, quando il presente paragrafo è applicato in combinazione con lo strumento dell’ente-ponte;»
b)
alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili in conformità dell’articolo 59, emessi dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2; oppure»
;
42)
l’articolo 52 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«In circostanze eccezionali l’autorità di risoluzione può prorogare di un ulteriore mese il termine di un mese per la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale.»
;
b)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«L’autorità di risoluzione può richiedere all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di includere ulteriori elementi nel piano di riorganizzazione aziendale.»
;
43)
l’articolo 53 è così modificato:
a)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, compresa una passività di scadenza o ammontare incerti, mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità ad esso subentrante nell’ambito di una futura liquidazione.
4. Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività, compresa una passività di scadenza o ammontare incerti, esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):
a)
la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;
b)
il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, la riduzione della passività di scadenza o ammontare incerti e di eventuali crediti sorti in relazione ad essa ha effetto se e quando la passività pertinente è definitivamente determinata in termini di scadenza e ammontare o è sorto un credito in relazione ad essa.»
;
44)
l’articolo 55 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale la quale specifichi che il creditore o la parte dell’accordo o dello strumento che crea uno strumento di capitale pertinente o una passività sottoponibile al bail-in riconosce che a tale strumento o passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio di detti poteri, a condizione che tale strumento o passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:
b)
lo strumento o la passività non è un deposito ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, lettera b);
c)
lo strumento o la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;
d)
lo strumento o la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.
Il primo comma non si applica se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che gli strumenti o le passività ivi contemplati possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell’autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa di un paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.
1 bis. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità soggette a liquidazione o alle filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che non sono entità soggette a risoluzione.
Gli strumenti o le passività delle entità di cui al primo comma del presente paragrafo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e che non includono la clausola contrattuale ivi contemplata non sono conteggiate ai fini del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità di risoluzione possono decidere che il requisito stabilito al paragrafo 1 si applichi alle entità seguenti:
a)
un’entità soggetta a liquidazione per la quale l’autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1;
b)
una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che non è un’entità soggetta a risoluzione.
2. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), determini che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il requisito di includere tale clausola non si applica.
Se, all’interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l’importo delle passività che non includono la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo è pari ad oltre il 10 % di tale classe, l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ne informa l’autorità di risoluzione. Tale ente o entità include nella notifica la designazione della classe di passività che, a norma del primo comma del presente paragrafo, non include tale clausola contrattuale e la relativa motivazione. Tale ente o entità fornisce inoltre all’autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione entro un termine ragionevole dal ricevimento della notifica. L’autorità di risoluzione valuta l’impatto di tali informazioni sulla possibilità di risoluzione dell’ente o dell’entità, compreso l’impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all’articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.
Qualora l’autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la possibilità di risoluzione dell’ente o dell’entità, essa può richiedere, entro un termine ragionevole, l’inclusione di tale clausola contrattuale. L’autorità di risoluzione può inoltre richiedere all’ente o all’entità di modificare le loro prassi riguardanti l’applicazione dell’esenzione dal riconoscimento contrattuale del bail-in.
Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all’, paragrafo 1, punto 48), lettera ii), allorché tali strumenti sono passività non garantite. Inoltre, le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un rango superiore alle passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 2.
Laddove l’autorità di risoluzione stabilisca che le passività che non includono la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all’articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.
Le passività per le quali l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.»
;
b)
al paragrafo 6, primo comma, le lettere b) e c) sono soppresse;
c)
il paragrafo 8 è soppresso;
45)
l’articolo 59 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l’obbligo di esercitare senza ritardo il potere di svalutazione o di conversione conformemente all’articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, emessi da un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e tenendo conto della necessità di esercitare efficacemente il potere di svalutazione o conversione oppure, ove applicabile, della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione, quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:»
;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario salvo qualora tale sostegno sia concesso in una delle forme di cui all’articolo 32 quater.»
;
b)
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, eviterebbero il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.»
;
46)
l’articolo 63 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
potere di imporre all’autorità pertinente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012, all’articolo 27 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), all’articolo 11 della direttiva 2009/65/CE, all’articolo 58 della direttiva 2009/138/CE, all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 12 della direttiva 2014/65/UE, nonché a eventuali termini stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
(*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj)."
(*3) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;"
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«Se i poteri di cui al primo comma, lettera e) o f), sono esercitati in relazione a passività di scadenza o ammontare incerti, la svalutazione o la conversione ha effetto se e quando la passività pertinente è definitivamente determinata in termini di scadenza e ammontare o è sorto un credito in relazione ad essa.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fatti salvi l’, paragrafo 6, e l’articolo 85, paragrafo 1, della presente direttiva, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e le autorità competenti ai fini degli articoli da 22 a 27 della direttiva 2013/36/UE;»
47)
all’articolo 71 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
il contratto introduce un nuovo obbligo, o modifica sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;
b)
il contratto prevede l’esercizio di uno o più diritti di recesso o diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora il contratto finanziario fosse disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro.»
;
48)
all’articolo 74, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il trattamento che gli azionisti e i creditori, o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi, nei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 109, paragrafo 6, avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell’azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;»
49)
l’articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Articolo 75
Salvaguardia per azionisti e creditori
Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73, o il sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 109, paragrafo 6, hanno sostenuto perdite maggiori di quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.»
;
50)
all’articolo 84, è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Il presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità tributarie dello stesso Stato membro, in conformità del diritto nazionale. Laddove le informazioni provengano da un altro Stato membro, sono scambiate solo con l’esplicito consenso della pertinente autorità che le ha comunicate.»
;
51)
al capo VIII sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 84 bis
Informazioni detenute da meccanismi centralizzati automatici
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma dell’articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) forniscano alle autorità di risoluzione, su loro richiesta, informazioni relative al numero aggregato di clienti per i quali un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è l’unico o il principale partner bancario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione richiedano le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario e proporzionato ai fini dell’assolvimento dei propri compiti ai sensi della presente direttiva.
Articolo 84 ter
Riservatezza delle informazioni privilegiate
1. Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercitare i poteri di cui all’articolo 30 bis, paragrafi 3, 4 e 5, della presente direttiva o nell’eseguire una valutazione a norma dell’articolo 36 della presente direttiva, le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014, sulla preparazione della risoluzione, fino a quando l’autorità di risoluzione ritenga che la riservatezza non sia più necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
2. Gli Stati membri provvedono a che, nell’avviare un’azione di risoluzione o nell’esercitare il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 59 della presente direttiva, le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014, sulla procedura di risoluzione o sulla svalutazione o conversione a norma dell’articolo 59 della presente direttiva, fino a quando l’autorità di risoluzione ritenga che la riservatezza non sia più necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
3. L’autorità di risoluzione informa l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non appena ritiene che il rispetto dell’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sia più necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
4. Durante il periodo in cui l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, non si applica l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014.
5. Qualora un’autorità di risoluzione imponga a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, o qualora un’autorità di risoluzione informi tale ente o entità che la riservatezza non è più necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione, tale autorità informa quanto prima l’autorità competente specificata negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014.
6. L’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva può comunicare a terzi le informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, come stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, solo se la persona che riceve tali informazioni privilegiate è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, e garantisce che tali informazioni siano mantenute riservate ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
7. Qualora, nonostante le misure necessarie adottate per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), comunica quanto prima le informazioni privilegiate al pubblico. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.
(*4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;"
52)
l’articolo 88 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi cui sono affiliati gli enti creditizi appartenenti al gruppo.»
;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, se la filiazione è un ente finanziario di cui all’, paragrafo 1, lettera b), ed è anche un’entità soggetta a liquidazione, l’autorità di risoluzione di tale filiazione decide se intende essere membro del collegio di risoluzione. Se ritiene che l’appartenenza non sia necessaria, l’autorità di risoluzione di tale filiazione chiede all’autorità di risoluzione a livello di gruppo di indicare il suo assenso alla cessazione dell’appartenenza. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo indica il suo assenso alla cessazione dell’appartenenza, a meno che il mantenimento dell’appartenenza non sia necessario per il corretto ed efficace funzionamento del collegio di risoluzione. In caso di cambiamenti sostanziali che potrebbero incidere sulla credibilità delle procedure di insolvenza, l’autorità di risoluzione di tale filiazione notifica all’autorità di risoluzione a livello di gruppo la necessità di ripristinare la propria appartenenza al collegio di risoluzione. Al ricevimento di tale notifica, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ripristina tale appartenenza.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Per agevolare lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, e al fine di scambiare qualsiasi informazione pertinente, un collegio di risoluzione può essere istituito:
a)
nel caso di un ente con una o più succursali significative ubicate in altri Stati membri, da parte dell’autorità di risoluzione di tale ente;
b)
nel caso di un gruppo composto da un’impresa madre e dalle sue filiazioni, stabilite nello stesso Stato membro, e da succursali significative, una o più delle quali ubicate in altri Stati membri, da parte dell’autorità di risoluzione di tale impresa madre.
L’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilito l’ente o l’impresa madre di cui al primo comma del presente paragrafo presiede il collegio di risoluzione e stabilisce norme adeguate per il suo funzionamento, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione. Un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7 non si applica ai collegi di risoluzione istituiti a norma del presente paragrafo, ma è preso in considerazione al momento di stabilire le norme per il loro funzionamento. Il presidente del collegio di risoluzione decide quali autorità partecipano a una riunione o a un’attività del collegio di risoluzione, tenendo conto dell’importanza dell’attività da pianificare o coordinare per tali autorità, segnatamente dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e dei compiti di cui al primo comma del presente paragrafo.
Il presidente del collegio di risoluzione tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. Il presidente tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio di risoluzione delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.»
;
53)
l’articolo 91 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all’articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi, comunica senza ritardo all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:
a)
la decisione secondo cui l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all’articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi;
a bis)
l’esito della valutazione della condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 33, paragrafo 4, lettera c);
b)
le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l’autorità di risoluzione considera appropriate per tale ente o entità.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere incluse nelle notifiche trasmesse a norma dell’articolo 81, paragrafo 3, all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione.»
;
b)
al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
54)
all’articolo 92, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
55)
all’articolo 96, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
requisiti relativi all’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo IV, capo IV.»
;
56)
all’articolo 98, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e i ministeri competenti scambino informazioni riservate con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:»
;
b)
sono aggiunti i commi seguenti:
«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:
a)
in relazione alle informazioni relative al risanamento e alla risoluzione, le condizioni precisate al primo comma del presente paragrafo;
b)
in relazione ad altre informazioni a disposizione delle autorità competenti, le condizioni di cui all’articolo 55 della direttiva 2013/36/UE.
Ai fini del secondo comma, le informazioni relative al risanamento e alla risoluzione comprendono tutte le informazioni direttamente connesse ai compiti delle autorità competenti a norma della presente direttiva, in particolare la pianificazione del risanamento e i piani di risanamento, le misure di intervento precoce e gli scambi con le autorità di risoluzione riguardo alla pianificazione della risoluzione, ai piani di risoluzione e all’azione di risoluzione.»
;
57)
all’articolo 101 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, è annullata qualsiasi remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, dei membri attuali e degli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione per i periodi precedenti al dissesto dell’ente che non sia stata corrisposta o conferita prima della decisione di avviare un’azione di risoluzione. La remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, conferita o corrisposta, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, ai membri attuali e agli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza è restituita o rimborsata da tali membri ed ex membri, tranne se dimostrano di non aver partecipato alla condotta che ha portato o contribuito al dissesto dell’ente soggetto a risoluzione o di non essere responsabili di tale condotta.
Il presente paragrafo non si applica alla remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, disciplinata da un contratto collettivo.»
;
58)
all’articolo 102, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se i mezzi finanziari disponibili non sono sufficienti per raggiungere il livello-obiettivo fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la raccolta dei contributi ex ante calcolati a norma dell’articolo 103 riprende fino al raggiungimento di tale livello-obiettivo. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi ex ante a norma dell’articolo 103 fino a tre anni per garantire che l’importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell’autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell’articolo 101. Se i mezzi finanziari disponibili rappresentano meno dei due terzi del livello-obiettivo, i contributi sono fissati a un livello che consenta al livello-obiettivo di essere raggiunto entro un lasso di tempo ragionevole non superiore a sei anni.»
;
59)
l’articolo 103 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell’articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l’autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell’importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. L’autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell’articolo 101.
Qualora un’entità cessi di rientrare nell’ambito di applicazione dell’, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di risoluzione cancelli gli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la garanzia reale a sostegno di tali impegni sia restituita.
Tenuto conto della necessità di preservare o ripristinare un livello adeguato di mezzi finanziari disponibili nei meccanismi di finanziamento della risoluzione, gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al secondo comma le autorità di risoluzione abbiano il potere, in seguito alla cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili, di determinare un importo che l’entità di cui al secondo comma versa come contributo al meccanismo di finanziamento della risoluzione nella forma, nei termini e nei tempi stabiliti nella decisione dell’autorità di risoluzione.
Il contributo di cui al terzo comma non supera l’importo degli impegni di pagamento irrevocabili cancellati a norma del secondo comma.»
;
60)
all’articolo 104, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo specificato all’articolo 102.»
;
61)
all’articolo 107, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all’articolo 109;»
;
62)
l’articolo 108 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:
a)
i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera b):
i)
i depositi protetti;
ii)
i crediti dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE;
b)
i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera c):
i)
la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese e di autorità pubbliche che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
ii)
i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese e di autorità pubbliche che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell’Unione di enti stabiliti nell’Unione;
c)
i depositi non contemplati alle lettere a) e b) abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari.
I depositi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), f), k) e l), della direttiva 2014/49/UE non sono inclusi nel primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo, e non hanno un grado di priorità superiore al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti dell’ente residuo o dell’entità residua di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese o perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma del paragrafo 1 dell’articolo 101 in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.
9. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all’articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»
;
63)
l’articolo 109 è sostituito dal seguente:
«Articolo 109
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti importi:
a)
se si applica lo strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, l’importo di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l’ente soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell’ambito di applicazione del bail-in;
b)
se si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, determinando l’uscita dal mercato dell’ente soggetto a risoluzione:
i)
l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e
ii)
se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e l’autorità di risoluzione sia giunta alla conclusione che a tali depositi o passività si applicano le circostanze di cui all’articolo 44, paragrafo 3, e qualora né la soglia di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), né la soglia di cui all’articolo 44, paragrafo 8, lettera a), per il ricorso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione sono raggiunte attraverso il contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione fornito dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà, dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, l’importo versato dal sistema di garanzia dei depositi è il seguente:
a)
l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e
b)
se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.
Gli Stati membri provvedono affinché, dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al primo comma, l’ente soggetto a risoluzione si astenga dall’acquisire quote in altre imprese e dall’effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, nonché dal condurre altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi.
3. Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati nell’applicazione dello strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni o gli altri titoli di proprietà di cui al primo comma in modo aperto e trasparente. Siffatta vendita non fornisce una rappresentazione errata di tali azioni o titoli né discrimina i potenziali acquirenti ed è effettuata a condizioni commerciali.
4. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in a norma del paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato ai fini delle soglie di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all’articolo 44, paragrafo 8, lettera a), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il valore totale delle attività dell’ente soggetto a risoluzione su base individuale non supera gli 80 miliardi di EUR;
b)
l’ente soggetto a risoluzione, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, non è stato identificato come entità soggetta a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione;
c)
gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione e le passività che non sono più considerate passività ammissibili perché non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stati utilizzati integralmente per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione, ad eccezione delle passività ammissibili in relazione alle quali l’autorità di risoluzione ritiene che si applichino le circostanze di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della presente direttiva;
d)
per un ente soggetto a risoluzione con un valore totale delle attività su base individuale superiore a 30 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, è almeno pari al livello di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 6 bis.
Gli Stati membri possono decidere che il primo comma del presente paragrafo si applichi solo se l’ente soggetto a risoluzione non ha violato il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), compresi i corrispondenti livelli-obiettivo intermedi stabiliti a norma dell’articolo 45 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, per due trimestri consecutivi nel periodo di quattro anni che termina alla data precedente il primo giorno dei tre trimestri interi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione. Qualora l’autorità competente o l’autorità di risoluzione abbia applicato almeno una delle misure di cui all’articolo 45 duodecies, paragrafo 1, per affrontare una violazione del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), l’autorità di risoluzione non tiene conto delle violazioni di tale requisito durante i quattro trimestri completi che precedono la decisione di avviare un’azione di risoluzione.
Il secondo comma del presente paragrafo non si applica ai requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7.
5. Laddove il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in, a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, unitamente al contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà, dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in, renda possibile il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all’importo necessario per raggiungere le soglie di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all’articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato conformemente ai principi che ne regolano l’uso stabiliti agli articoli 44 e 101.
Laddove l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR, il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente paragrafo non supera il 2,5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 del presente articolo e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 7, primo comma, il sistema di garanzia dei depositi fornisce un contributo aggiuntivo pari all’ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito qualora questi ultimi avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso grado di priorità nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale.
Il costo del contributo aggiuntivo del sistema di garanzia dei depositi di cui al primo comma del presente paragrafo non supera le perdite che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 36, paragrafo 8.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, in tutti i casi, l’importo totale del contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro di un’azione di risoluzione a norma del presente articolo non superi l’importo di cui all’articolo 11 sexies, lettera a), della direttiva 2014/49/UE.
Qualora sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte in conformità del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2 del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi di cui a tali disposizioni non supera il 62,5 % del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
L’autorità designata può decidere che il limite di cui al secondo comma del presente paragrafo non si applichi nel caso in cui l’autorità di risoluzione fornisca a tale autorità designata una giustificazione in virtù della quale è necessario un contributo dal sistema di garanzia dei depositi di importo superiore al 62,5 % del suo livello-obiettivo per evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi.
Laddove sia applicato lo strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 36, paragrafo 8.
Su richiesta, il sistema di garanzia dei depositi informa tempestivamente l’autorità di risoluzione degli importi di cui al primo e al secondo comma.
8. L’autorità di risoluzione determina l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al presente articolo e comunica la propria decisione all’autorità designata e al sistema di garanzia dei depositi. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza ritardo.
9. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti a un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l’importo dei loro depositi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all’articolo 6 di tale direttiva.
10. Laddove il sistema di garanzia dei depositi contribuisca all’azione di risoluzione, si applica l’articolo 101, paragrafo 3.
11. Entro l’11 maggio 2028 l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle condizioni alle quali l’autorità designata può disapplicare il limite di cui al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo.»
;
64)
all’articolo 111, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«e)
inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 44 bis;
f)
inosservanza del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies.»
;
65)
l’articolo 128 è sostituito dal seguente:
«Articolo 128
Cooperazione e scambio di informazioni tra istituzioni e autorità
1. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza ritardo all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. L’ABE, il Comitato di risoluzione unico e la BCE forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti legati all’elaborazione delle politiche, comprese l’esecuzione di valutazioni d’impatto, la preparazione di proposte legislative e la partecipazione all’iter legislativo. Se del caso, l’ABE, il Comitato di risoluzione unico e la BCE si coordinano con le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e altri membri del Sistema europeo di banche centrali, conformemente al loro quadro di cooperazione.
3. Le autorità di risoluzione, le autorità nazionali competenti e i membri del Sistema europeo di banche centrali diversi dalla BCE forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualora tali informazioni non siano a disposizione dell’ABE, del Comitato di risoluzione unico o della BCE o qualora non possano fornire le informazioni in tempi ragionevoli. La richiesta è proporzionata e giustificata e garantisce in tempi ragionevoli la fornitura delle informazioni. Le informazioni sono trasmesse in una forma che non consenta l’identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. Per quanto riguarda le informazioni ricevute, la Commissione e il suo personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all’articolo 84.»
;
66)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 128 ter
Mezzi di informazione
1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi quali definiti all’, paragrafo 1, punto 145) del regolamento (UE) n. 575/2013 e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva presentano all’ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 45 decies, paragrafo 3, della presente direttiva in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L’ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web.
L’ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti e dalle entità. Gli enti e le entità hanno il diritto di ripresentare all’ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 6. L’ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.
L’ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative conformemente all’articolo 45 decies, paragrafo 3, e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza conformemente all’articolo 45 decies, paragrafo 1. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell’ABE.
Gli enti e le entità possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali e di risoluzione per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti o delle entità contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti e le entità possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell’ABE dove le informazioni prudenziali e di risoluzione sono pubblicate in modo centralizzato.
2. Nei casi in cui l’articolo 45 decies, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva si applichi agli enti piccoli e non complessi quali definiti all’, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ABE pubblica sul suo sito web le informative di tali enti conformemente all’articolo 45 decies, paragrafo 3, sulla base delle informazioni comunicate da tali enti alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione a norma dell’articolo 45 decies, paragrafo 1.
3. L’ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nella stessa data in cui gli enti e le entità pubblicano il loro bilancio o il prima possibile dopo tale data.
L’ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali, se del caso, sul proprio sito web nella stessa data in cui gli enti e le entità pubblicano le loro relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data.
Qualsiasi ritardo tra la data di pubblicazione delle informative di cui al paragrafo 1 e i pertinenti bilanci è ragionevole.
4. L’ABE rende disponibile sul proprio sito web un archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente articolo. Tale archivio rimane accessibile per un periodo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti o delle entità. La proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restano in capo agli enti o alle entità che li producono.
Articolo 128 quater
Simulazioni di gestione delle crisi
1. L’ABE coordina esercizi periodici a livello dell’Unione per verificare l’applicazione della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e della direttiva 2014/49/UE in situazioni transfrontaliere per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
a)
cooperazione delle autorità competenti durante la pianificazione del risanamento;
b)
cooperazione tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti prima del dissesto e nella fase di risoluzione degli enti e delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva, anche durante l’attuazione dei programmi di risoluzione adottati a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. L’ABE elabora una relazione che illustra le risultanze e le conclusioni principali degli esercizi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica.
Articolo 128 quinquies
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis, i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, o all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), possono essere inclusi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili fino all’11 maggio 2029.
2. Con riguardo ai periodi transitori per il rispetto, da parte degli enti e delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, dei requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva o dei requisiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, della presente direttiva, a seconda dei casi, stabiliti dalle autorità di risoluzione prima del 12 maggio 2028, non si applica l’, punto 39), lettera a), della direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
(*5) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."
(*6) Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (GU L, 2026/806, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/806/oj).»;"
67)
Nell’allegato, alla sezione B è inserito il punto seguente:
«5 bis)
una descrizione delle passività dell’ente e di tutte le sue persone giuridiche disciplinate dal diritto di un paese terzo che comprenda:
—
il loro importo;
—
la loro composizione, compreso il profilo di durata;
—
il diritto applicabile del paese terzo;
—
il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza;
—
se la passività è esclusa a norma dell’articolo 44, paragrafo 2;
—
se nelle disposizioni contrattuali è inclusa la clausola richiesta a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della presente direttiva e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), e dell’articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
laddove sia stato accertato che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola del riconoscimento contrattuale del bail-in conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, la categoria della passività a norma dell’articolo 55, paragrafo 7.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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