Art. 3
Modifiche della direttiva 2008/105/CE
In vigore dal 30 mar 2026
Modifiche della direttiva 2008/105/CE
La direttiva 2008/105/CE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»
;
2)
all’ è aggiunto il punto seguente:
«3)
“indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.»
;
3)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 bis è così modificato:
i)
al primo comma sono aggiunti i punti seguenti:
«iii)
le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 e 43 che figurano nell’allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2033 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze per mezzo di programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2027 elaborati a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE;
iv)
le sostanze identificate di recente numerate dal 46 al 70 che figurano nell’allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze; a tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze; un programma di misure definitivo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.»
;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii), del presente paragrafo.
L’, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis anche alle sostanze elencate al primo comma, punti iii) e iv), del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 ter. Gli SQA fissati a livello dell’Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva o gli SQA fissati per gli ulteriori inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, della presente direttiva hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui l’SQA è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali inquinanti entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e di il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali inquinanti.
L’, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis agli inquinanti di cui al presente paragrafo, primo comma. Le proroghe di cui all’, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.»
;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell’allegato I, parte A, è fissato un SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti.
Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati nell’allegato I, parte A.»
;
d)
al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri predispongono l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti o del biota nell’ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l’ della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti o nel biota.»
;
e)
il paragrafo 7 è soppresso;
f)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.»
;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
1. Sulla base delle informazioni raccolte a norma degli della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, ciascuno Stato membro istituisce un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutte le sostanze individuate dallo Stato membro come inquinanti specifici dei bacini idrografici per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del suo territorio.
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati per via elettronica, su base annuale, nel portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio (*32) a norma dell’articolo 7 di tale regolamento.
4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito dei riesami indicati all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui devono essere ultimati i riesami indicati all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Nell’ambito di tali aggiornamenti, gli Stati membri provvedono affinché anche le emissioni da fonti puntuali nell’acqua che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 o che sono inferiori alle soglie di comunicazione annuale ivi stabilite, nonché le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse quali definite all’, punto 12), di tale regolamento, siano comunicate per via elettronica alla Commissione al fine di essere rese disponibili nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento, almeno ogni sei anni, e aggregate a livello di ciascun distretto idrografico o parte di esso all’interno del territorio di uno Stato membro.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione di cui al presente paragrafo, terzo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. Al momento di elaborare tale atto di esecuzione, la Commissione è assistita, se necessario, dall’AEA.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE contengano un riferimento chiaro o un link a tutte le informazioni sulle emissioni nell’acqua pubblicate nel portale sulle emissioni industriali a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
(*32) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj).»;"
5)
all’articolo 7 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*33), dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (*34) o (CE) n. 1107/2009 (*35) del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/128/CE (*36) o 2010/75/UE (*37) del Parlamento europeo e del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 528/2012 (*38) o (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (*39), la Commissione valuta, tenendo conto dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e nel quadro della relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della stessa, se le misure in vigore a livello dell’Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l’obiettivo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.
(*33) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."
(*34) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)."
(*35) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)."
(*36) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)."
(*37) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj)."
(*38) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj)."
(*39) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).»;"
6)
gli articoli 8, 8 bis e 8 ter sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Riesame degli allegati I e II
1. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di stabilire standard di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (*40), al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque superficiali. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta la possibilità di stabilire uno standard di qualità per il TFA considerato separatamente nell’allegato I della presente direttiva.
2. Nell’allegato III della presente direttiva sono inclusi il parametro “Somma di bisfenoli” e i parametri relativi alla somma o alle somme di pesticidi selezionati per modalità d’azione e di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di includere tali parametri nell’elenco delle sostanze prioritarie e, se del caso, fissa gli SQA. In occasione del prossimo riesame, la Commissione valuta inoltre la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio per fissare gli SQA per il totale dei bisfenoli, il totale dei pesticidi e il totale delle sostanze farmaceutiche nelle acque superficiali avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato II, parte B, per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico.
Articolo 8 bis
Disposizioni specifiche per talune sostanze
1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell’allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari per presentare le informazioni sullo stato chimico come previsto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE.
2. Gli Stati membri le sostanze classificate nell’allegato I, parte A, della presente direttiva come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie in modo meno intensivo rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’, paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell’ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell’, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno ogni tre anni, sempre che l’uso o l’emissione della sostanza oppure le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
3. Per un periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 2030, gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogenica nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Il campionamento e l’analisi non devono necessariamente cominciare all’inizio di tale periodo di due anni, ma sono effettuati almeno quattro volte l’anno. Gli Stati membri effettuano il monitoraggio in un certo numero di siti selezionati in cui i tre ormoni estrogeni 17-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e 17-alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all’allegato I, parte A, della presente direttiva sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell’articolo 8 e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE al fine di ottenere risultati comparabili in un intervallo di concentrazioni. I dati sono comunicati insieme e conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva. Il numero di siti non è inferiore a quello specificato all’articolo 8 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per il monitoraggio delle sostanze figuranti nell’elenco di controllo. Gli Stati membri possono iniziare il monitoraggio prima del 1o gennaio 2030 purché siano state adottate le specifiche tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri non utilizzano i risultati basati sugli effetti ottenuti durante il periodo di monitoraggio comparativo di due anni per classificare lo stato chimico dei corpi idrici monitorati come descritto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE.
4. Entro il 1o dicembre 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
5. Entro 18 mesi dalla comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione che confronta i risultati ottenuti con i metodi di analisi convenzionali e quelli ottenuti con i metodi basati sugli effetti e valuta la possibilità di utilizzare metodi di monitoraggio basati sugli effetti in combinazione con una soglia di allerta basata sugli effetti per gli estrogeni quale quella definita all’, punto 35 bis), della direttiva 2000/60/CE con la finalità di screening a sostegno della valutazione dello stato chimico.
Nell’ambito dei futuri riesami dell’elenco degli inquinanti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dell’analisi contenuta nella relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione valuta la possibilità di fissare una soglia di allerta per gli estrogeni con la finalità di screening e valutazione dello stato chimico. Non appena i metodi basati sugli effetti siano pronti per essere utilizzati anche per altre sostanze, la Commissione, nell’ambito dei futuri riesami, valuta la possibilità di imporre agli Stati membri di utilizzare tali metodi, ove necessario, almeno inizialmente in parallelo ai metodi di analisi convenzionali, e valuta la possibilità di fissare le soglie di allerta corrispondenti.
Articolo 8 ter
Elenco di controllo
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere, presso gli Stati membri, dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i futuri riesami conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e di definire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
L’elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e specifica le matrici di monitoraggio e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici di monitoraggio e tali metodi non devono comportare costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include le sostanze che destano nuove preoccupazioni.
Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027, la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi.
1 bis. L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni:
a)
l’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*40) e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame periodico dell’allegato I della presente direttiva;
b)
gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184;
c)
le raccomandazioni dei portatori di interessi;
d)
l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva;
e)
le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche, compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle, le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi della sostanza sulla salute umana e sull’ambiente acquatico, ivi comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*41), del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (*42);
f)
i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché informazioni e dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
g)
le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
h)
le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244, nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
1 ter. Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, la matrice per i controlli raccomandata, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida.
1 quater. Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 1 bis e la rende disponibile al pubblico.
2. La Commissione aggiorna l’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 1o maggio 2028 e successivamente ogni tre anni.
Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia tutte le sostanze o tutti gli indicatori per i quali si può effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico.
Ogni elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari per i quali la Commissione ritiene, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di 10 sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1.
Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico.
3. Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nell’elenco, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo.
Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km2 divisa per 60 000, arrotondata al numero intero più vicino, più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni, arrotondata al numero intero più vicino.
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno due volte all’anno se effettuati in acqua e almeno una volta all’anno se effettuati nei sedimenti o nel biota. Qualora sia necessaria una maggiore frequenza, come nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, l’aumento della frequenza è stabilito e giustificato dal punto di vista tecnico nell’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1.
Lo Stato membro che sia in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici di monitoraggio e ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione (*43).
4. Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.
5. Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 3, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco.
Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione dell’ECHA è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli elenchi delle sostanze che figurano nell’allegato I o nell’allegato II, parte C, della presente direttiva in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.
(*40) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj)."
(*40) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj)."
(*41) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj)."
(*42) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj)."
(*43) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj).»;"
7)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 quinquies
Inquinanti specifici dei bacini idrografici
1. Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie elencate nell’allegato II, parte A, della presente direttiva ove stabiliscano che tali inquinanti presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell’allegato II, parte B, della presente direttiva.
Entro il 22 dicembre 2027 gli Stati membri informano la Commissione in merito al loro elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e agli SQA fissati a norma del primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche.
I successivi aggiornamenti dell’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente al primo comma del presente paragrafo e dei corrispondenti SQA sono inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici da elaborare a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
2. Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli SQA fissati a livello dell’Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva presentino un rischio.
3. Un corpo idrico consegue il buono stato chimico delle acque superficiali ai sensi della definizione dell’, punto 24), della direttiva 2000/60/CE se rispetta gli SQA nazionali applicabili o, a seconda del caso, gli SQA fissati a livello dell’Unione.»
;
8)
l’articolo 9 bis è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3 bis. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’atto delegato adottato ai sensi all’, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
9)
l’articolo 10 è soppresso;
10)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato VI della presente direttiva;
11)
il testo che figura nell’allegato VII della presente direttiva è aggiunto come allegato II;
12)
il testo che figura nell’allegato VIII della presente direttiva è aggiunto come allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2026:805:oj#art-3