Art. 2

Modifiche della direttiva 2006/118/CE

In vigore dal 30 mar 2026
Modifiche della direttiva 2006/118/CE La direttiva 2006/118/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee» ; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva istituisce le misure specifiche di cui all’articolo 17 della direttiva 2000/60/CE per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’, paragrafo 1, lettera b), della stessa. Tali misure comprendono quanto segue: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.» ; 3) l’ è così modificato: a) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “valore soglia”: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita a livello dell’Unione e figurante nell’allegato II, parte D, o stabilita dagli Stati membri in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b);» ; b) è aggiunto il punto seguente: «7) “indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.» ; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) i valori soglia stabiliti a livello dell’Unione elencati nell’allegato II, parte D.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Le norme di qualità per le sostanze recanti il numero da 3 a 8 nell’allegato I della presente direttiva hanno effetto a decorrere dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 ed impedire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. A tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Un programma definitivo di misure conforme all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva. L’, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo. 1 ter.   I valori soglia stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), e i valori soglia elencati nell’allegato II, parte D, hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui il valore soglia è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda le corrispondenti sostanze entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. L’, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne nei casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono applicati al livello pertinente in relazione alla presenza dell’inquinante.» ; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri pubblicano tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni di cui all’allegato II, parte C, della presente direttiva. Entro il 22 dicembre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione le liste di inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale e i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco dei valori soglia nazionali sono pubblicati conformemente al primo comma del presente paragrafo.» ; e) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri modificano l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, anche tenendo conto del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall’elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell’Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.» ; 5) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell’allegato I e i valori soglia di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire un elenco dei metaboliti dei pesticidi che si possono trovare nelle acque sotterranee e la cui rilevanza nell’Unione è stata oggetto di una valutazione, indicando se sono rilevanti o meno, entro l’11 maggio 2028. L’elenco non comprende i metaboliti che, secondo la valutazione, non destano preoccupazione. Esso si basa sui dati generati durante il processo di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22), nonché sulla produzione scientifica correlata dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, se disponibili, sui nuovi dati scientifici riguardanti i metaboliti esistenti o i metaboliti precedentemente non identificati scoperti recentemente. La Commissione adotta un atto di esecuzione per aggiornare l’elenco almeno ogni sei anni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. (*21)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)." (*22)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).»;" 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis Elenco di controllo 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’ECHA in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario che gli Stati membri raccolgano dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i riesami futuri degli allegati I e II, e per definire i formati che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2. L’elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include sostanze che destano nuove preoccupazioni. Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA in conformità del paragrafo 2, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027 la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi. 2.   L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni: a) l’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*23) e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame dell’allegato I della presente direttiva; b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184; c) i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio; d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva; e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente acquatico di una particolare sostanza o di un particolare gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*24), dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (*25) e (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*26) e dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6 (*27) e (UE) 2022/2379 (*28) del Parlamento europeo e del Consiglio; f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese le informazioni sulle tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché le informazioni e i dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) le raccomandazioni dei portatori di interessi; h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE; i) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio (*29), nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*30). 3.   Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA conformemente al paragrafo 2 presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori candidati, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida. 4.   Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 2 e la rende disponibile al pubblico. 5.   Entro il 1o giugno 2028, la Commissione stabilisce il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna successivamente ogni tre anni. Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia qualsiasi sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, qualora ritenga possibile valutare il rischio per l’ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico. La Commissione può inoltre aggiungere una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari qualora ritenga, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1. Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco di controllo per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico. 6.   Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’istituzione dell’elenco di controllo, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo. Ogni Stato membro seleziona almeno due stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 45 000, arrotondato al numero intero più vicino. Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all’anno. Lo Stato membro che sia in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo. 7.   Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio. 8.   Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco. Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli allegati I o II di cui all’articolo 8. (*23)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj)." (*24)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)." (*25)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)." (*26)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)." (*27)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj)." (*28)  Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj)." (*29)  Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj)." (*30)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).»;" 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Riesame degli allegati da I a IV e disposizioni specifiche per talune sostanze 1.   La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento e le corrispondenti norme di qualità relative a tali inquinanti di cui all’allegato I entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti e le corrispondenti norme di qualità. 2.   La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali di cui all’allegato II, parte B, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti nell’allegato II, parte B. 3.   La Commissione riesamina il registro dei valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare il registro e i corrispondenti valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D. 4.   Nel condurre i riesami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 6. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis per modificare – al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico – l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze significative e durature all’aumento. 6.   L’ECHA elabora relazioni scientifiche al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti: a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA; b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE; c) il riesame dei risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 8, della presente direttiva; d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184; e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo; f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le ultime informazioni disponibili ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che possono includere anche l’intelligenza artificiale, l’analisi e l’elaborazione avanzate dei dati; g) i commenti e le informazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e altri organi competenti; h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE. Le relazioni scientifiche di cui al primo comma includono proposte di norme di qualità o valori soglia per i rispettivi inquinanti o indicatori di inquinamento, nonché un metodo analitico adeguato. 7.   Ogni sei anni l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6, e la rende disponibile al pubblico. La prima relazione è presentata alla Commissione entro l’11 maggio 2030. 8.   In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta la possibilità di stabilire una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta altresì la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA, considerato separatamente o come parte di una somma, nell’allegato I della presente direttiva. 9.   In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di stabilire norme di qualità per la somma o le somme di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione e per la somma di bisfenoli; per questo motivo nell’elenco dell’allegato V della direttiva 2006/118/CE sono inseriti “somma (somme) di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione” e “somma di bisfenoli”. La Commissione valuta inoltre se sia possibile adottare un approccio basato sul rischio per stabilire norme di qualità per il totale delle sostanze farmaceutiche e per il totale dei bisfenoli nelle acque sotterranee avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. 10.   In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di rivedere le norme di qualità di cui all’allegato I per i singoli pesticidi, il totale dei pesticidi e i metaboliti non rilevanti nelle acque sotterranee.» ; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*31). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011; (*31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»;" 10) l’articolo 10 è soppresso; 11) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato III della presente direttiva; 12) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato IV della presente direttiva; 13) all’allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un confronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell’allegato I e i valori soglia di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c).» ; 14) all’allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Il punto di partenza per l’attuazione di misure atte a invertire le tendenze significative e durature all’aumento sarà il momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all’allegato I e dei valori soglia di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:» ; 15) il testo che figura nell’allegato V della presente direttiva è aggiunto come allegato V.
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