Art. 1

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

In vigore dal 30 mar 2026
Modifiche della direttiva 2000/60/CE La direttiva 2000/60/CE è così modificata: 1) all’, lettera e) il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, con un’azione dell’Unione volta ad arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori di fondo per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.» ; 2) l’ è così modificato: a) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “buono stato chimico delle acque superficiali”: stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall’, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati e applicati a norma dell’articolo 8 quinquies di tale direttiva e nel quale anche le soglie di allerta basate sugli effetti, se disponibili, non sono superate; (*1)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).»;" b) il punto 30) è sostituito dal seguente: «30) “sostanze prioritarie”: le sostanze elencate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia le sostanze che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e che sono riconosciute come prioritarie a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva;» ; c) sono inseriti i punti seguenti: «30 bis) “sostanze pericolose prioritarie”: sostanze prioritarie identificate come “pericolose” ai sensi della normativa di cui all’articolo 16, paragrafo 3; 30 ter) “inquinanti specifici dei bacini idrografici”: inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie, ma che, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuata conformemente all’allegato II, gli Stati membri ritengono che siano scaricati o depositati in quantità significative in un bacino o sottobacino idrografico e che presentino quindi un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico nel loro territorio;» ; d) il punto 35) è sostituito dal seguente: «35) “standard di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l’ambiente;» ; e) è inserito il punto seguente: «35 bis) “soglia di allerta basata sugli effetti”: soglia per gli effetti di un inquinante o di un gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota, misurati con un metodo di monitoraggio basato sugli effetti appropriato e scientificamente validato, al di sopra della quale potrebbero verificarsi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti da tale inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota;» ; f) il punto 37) è sostituito dal seguente: «37) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate al consumo umano quali definite all’, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); (*2)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).»;" g) è aggiunto il punto seguente: «42) “deterioramento dello stato di un corpo idrico”: abbassamento di una classe dello stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V, anche se tale abbassamento non si traduce in una diminuzione della classificazione del corpo idrico nel suo complesso; tuttavia, se un elemento di qualità appartiene già alla classe più bassa, qualsiasi ulteriore deterioramento di tale elemento costituisce un deterioramento dello stato del corpo idrico.» ; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) alla lettera a), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8; ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione del punto iii) del presente paragrafo per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8; iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;» ; ii) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j); ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee, al fine di raggiungere un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter dello stesso, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);» ; iii) alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure volte a conseguire l’inversione di tendenza vengono attuate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, e dell’ e dell’allegato IV della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo e fermo restando il paragrafo 8 dello stesso. (*3)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj).»;" b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «7 bis.   Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora un qualsiasi impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, dovuto a un nuovo progetto o alla modifica di un progetto esistente in tale corpo idrico, non sia più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni dall’avvio dell’esecuzione del progetto, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’impatto negativo non è il risultato di scarichi diretti, emissioni o perdite di un inquinante; b) la possibilità che l’impatto negativo si verifichi è valutata ex ante in modo affidabile da un’autorità competente, con la conclusione che non vi sarà alcun impatto negativo per il corpo idrico interessato o per gli eventuali corpi idrici a esso connessi dopo un anno oppure, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni; c) viene effettuata una verifica ex post; d) sono adottate tutte le misure praticabili per mitigare gli eventuali impatti negativi sul corpo idrico e sugli eventuali corpi idrici connessi; e e) nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13 è inclusa una sintesi delle principali attività svolte conformemente al presente paragrafo, dei pertinenti risultati della verifica ex post e delle misure adottate per mitigare gli impatti negativi. Ai fini della verifica ex post di cui al primo comma, lettera c), possono essere utilizzate le modalità di monitoraggio esistenti istituite a norma dell’allegato V, integrate ove necessario da un monitoraggio supplementare ad hoc. 7 ter.   Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora si verifichi un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ricevente a seguito del trasferimento, causato da attività umane, di acque o sedimenti all’interno dello stesso corpo idrico superficiale o da un altro corpo idrico superficiale, ovvero da un corpo idrico sotterraneo al corpo idrico superficiale ricevente, senza conseguente aumento netto del carico di inquinanti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono adottati tutti i provvedimenti praticabili, in particolare il trattamento delle acque o dei sedimenti, se fattibile, per ridurre al minimo il trasferimento del carico di inquinanti al fine di mitigare gli effetti negativi sullo stato dei corpi idrici che subiscono l’impatto del trasferimento; b) è stabilita la composizione delle acque o dei sedimenti da trasferire e il trasferimento non comporta un aumento del rischio complessivo per la salute umana e l’ambiente rispetto al rischio esistente prima del trasferimento; c) è confermato che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente è già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti trasferiti, in particolare quelli più persistenti e bioaccumulabili, e non si prevede che lo stato ecologico o il potenziale ecologico del corpo idrico ricevente rientri in una classe inferiore a seguito del trasferimento di tali inquinanti; d) il trasferimento non comporta un aumento della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile; e) all’interno del corpo idrico ricevente è stata definita una zona, intorno ai punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano, in cui è vietato il trasferimento; f) non esistono opzioni ambientali significativamente migliori per motivi di fattibilità tecnica o costi sproporzionati; g) il trasferimento è soggetto a regolamentazione o autorizzazione preventive; e h) una sintesi, comprendente le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo e i motivi del trasferimento, è inclusa nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13.» ; c) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8.   Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi da 3 a 7 ter, assicurano che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico non sia escluso o pregiudicato in modo permanente e che l’applicazione di tali disposizioni sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione in materia di ambiente. 9.   Gli Stati membri adottano provvedimenti per garantire che l’applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l’applicazione dei paragrafi da 3 a 7 ter, garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione dell’Unione.» ; 4) l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’ della presente direttiva attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva, e per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell’Unione in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell’Unione, l’acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184.» ; 5) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V, per elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, per adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), e per adottare indicatori di progresso che consentano di raffrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. Al momento di elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, la Commissione può avvalersi del sostegno tecnico e scientifico reso disponibile dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Gli Stati membri assicurano che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezione 1.3, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni tre anni e a che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezioni 1.3 e 2.4, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni due anni per via elettronica conformemente alle direttive 2003/4/CE (*4), 2007/2/CE (*5) e (UE) 2019/1024 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati elaborati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati in linea con i pertinenti flussi di dati del istema sulle acque per l’Europa - Stato dell’ambiente. 5.   L’AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano regolarmente elaborate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell’Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle competenti agenzie dell’Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni obiettive, affidabili e comparabili conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). 6.   Entro l’11 novembre 2027, la Commissione pubblica una relazione sulle opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea. La relazione tiene conto, tra l’altro, di quanto segue: a) il carattere volontario dell’utilizzo di tale centro di monitoraggio comune; b) delle analisi che devono essere effettuate da tale centro, compresa la gamma di sostanze e indicatori da includere negli elenchi stabiliti a norma della presente direttiva, della direttiva 2006/118/CE e della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8); c) le fonti di finanziamento di tale centro, che possono includere il cofinanziamento dell’Unione; d) il modello operativo di tale centro, considerando opzioni sia centralizzate che decentrate. A seguito della relazione, la Commissione presenta, ove opportuno, una proposta legislativa al fine di istituire un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea. (*4)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj)." (*5)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj)." (*6)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj)." (*7)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj)." (*8)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).»;" 6) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia fissati a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all’istituzione e all’attuazione di: a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili; b) valori limite di emissione; c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, ove opportuno, le migliori pratiche ambientali, conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*9) e alle direttive 2009/128/CE (*10), 2010/75/UE (*11) e (UE) 2024/3019 (*12) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a ogni altra pertinente normativa dell’Unione per affrontare l’inquinamento diffuso o da fonti puntuali, compresa qualsiasi normativa pertinente adottata in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva. (*9)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj)." (*10)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)." (*11)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj)." (*12)  Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o una soglia, fissato o fissata a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell’Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall’applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più restrittivi sulle emissioni.» ; 7) l’articolo 11 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Nell’affrontare il problema dell’inquinamento chimico, gli Stati membri danno priorità, ove possibile, a misure di controllo alla fonte in conformità della pertinente normativa settoriale dell’Unione in materia di inquinamento. Laddove necessario, al fine di conseguire il buono stato dei corpi idrici, sono prese in considerazione anche misure per ridurre il rischio derivante da potenziali inquinanti già presenti nei prodotti e da inquinanti già presenti nell’ambiente.» ; b) al paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) in base all’azione intrapresa a norma dell’articolo 16, misure per eliminare l’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze pericolose prioritarie e per ridurre progressivamente l’inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’ per i corpi idrici superficiali;» ; c) al paragrafo 5, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— siano riesaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i permessi e le autorizzazioni pertinenti,» ; 8) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro 1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, ne dà notifica alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato e, quando è interessato un distretto idrografico internazionale, a ogni struttura di coordinamento competente individuata ai sensi dell’, paragrafo 4, e formula raccomandazioni per risolverlo. 2.   Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l’origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli. Gli Stati membri si rispondono vicendevolmente in modo tempestivo e comunque non oltre tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed è invitata a parteciparvi. Ove opportuno, tenuto conto dei piani comunicati a norma dell’articolo 15, la Commissione valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell’Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici. 4.   La Commissione presenta le sue osservazioni, entro un termine di sei mesi, in merito alle eventuali raccomandazioni ricevute dagli Stati membri nel contesto della cooperazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 5.   Ove uno Stato membro debba far fronte a circostanze eccezionali di origine naturale o antropica o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o episodi di inquinamento significativi, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici situati in altri Stati membri, esso provvede a che le autorità competenti per i corpi idrici interessati in tali Stati membri nonché qualsiasi struttura di coordinamento competente per un distretto idrografico internazionale individuata a norma dell’, paragrafo 4, e la Commissione siano informate senza ritardo, che sia messa in atto, se non esiste già, la necessaria cooperazione tra gli Stati membri interessati e che tale cooperazione sia usata per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti e per mobilitare la risposta alle emergenze, secondo il caso.» ; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Accesso alla giustizia 1.   In linea con l’obiettivo di contribuire all’attuazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (*13), firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti agli e all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, se tali membri soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) vantano un interesse sufficiente; oppure b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. 2.   Gli Stati membri determinano le nozioni di “interesse sufficiente” e “violazione di un diritto”, coerentemente con l’obiettivo di fornire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine si ritiene sufficiente, ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell’ambiente e sia in possesso dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 3.   La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1. 5.   La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e offrire meccanismi di ricorso adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale di cui al presente articolo. (*13)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj.»;" 10) all’articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso; 11) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Strategie per combattere l’inquinamento idrico 1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l’inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente le sostanze prioritarie di cui all’, punto 30), nonché ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie di cui all’, punto 30 bis). Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato. 2.   La Commissione riesamina l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA per tali sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA nelle acque superficiali, nei sedimenti o nel biota. Nell’effettuare il riesame, la Commissione stabilisce le priorità d’intervento per le sostanze sulla base del rischio per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, individuato tramite: a) una valutazione dei rischi condotta ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), della direttiva 2009/128/CE e dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 (*16), (UE) n. 528/2012 (*17) e (UE) 2019/6 (*18) del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure b) una procedura semplificata di valutazione basata sui rischi fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue: — prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata, in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per gli esseri umani attraverso vie di esposizione acquatiche, — prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, compresi i dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, e — altri fattori comprovati che potrebbero indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità di utilizzo. 3.   Nel corso del riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione classifica, ove opportuno, le sostanze prioritarie in una o più delle seguenti categorie: a) sostanze pericolose prioritarie; b) sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie); c) sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, o in entrambi. In tale contesto, la Commissione tiene conto dell’identificazione delle sostanze che destano preoccupazione nel quadro di altre pertinenti normative dell’Unione in materia di sostanze pericolose, compreso il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19), nonché degli accordi internazionali e delle relazioni scientifiche in materia. Si tiene particolarmente conto delle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora tali criteri siano pertinenti per l’ambiente acquatico. 3 bis.   Nell’ambito del riesame e della proposta che lo accompagna di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione propone, ove opportuno, di deselezionare le sostanze che non presentano più un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e di includerle nel registro degli SQA armonizzati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nell’allegato II, parte C, della stessa. La proposta tiene conto dei risultati delle valutazioni delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuate dagli Stati membri conformemente all’allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri attuano gli SQA armonizzati corrispondenti se gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, conformemente all’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE. 4.   La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli SQA corrispondenti di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco. 4 bis.   Nell’individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell’Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: a) il rischio presentato dagli inquinanti, compresi la loro pericolosità, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti, nonché possibili effetti cumulativi; b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile; c) il numero di Stati membri che applicano già SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame. 4 ter.   La Commissione riesamina l’elenco indicativo delle categorie di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una pertinente proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco. 5.   Al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) elabora relazioni scientifiche, che tengono conto di quanto segue: a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA; b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della presente direttiva; c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE; d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184; e) i requisiti per affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio; f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le informazioni ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) i commenti e le informazioni dei pertinenti portatori di interessi; e h) raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE. Entro l’11 maggio 2030 e successivamente ogni sei anni, l’ECHA elabora e mette a disposizione del pubblico una relazione che sintetizza i risultati delle relazioni scientifiche elaborate a norma del presente paragrafo. 6.   La Commissione presenta, ove opportuno, proposte in materia di controlli al fine di conseguire: a) la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze prioritarie; e b) in particolare l’arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie individuate a norma del paragrafo 3, compreso, ove opportuno, un calendario per la relativa realizzazione entro 20 anni dalla designazione delle sostanze come sostanze pericolose prioritarie. Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite di emissione uniformi a livello dell’Unione per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita un’azione a livello dell’Unione per i controlli dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti o dei processi prevedano un riesame delle pertinenti autorizzazioni o approvazioni delle sostanze rilasciate a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2010/75/UE, del regolamento (UE) n. 528/2012 o del regolamento (UE) 2019/6, tale riesame è effettuato conformemente alle disposizioni di tali direttive e regolamenti, come indicato all’articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. Il riesame tiene conto della valutazione della Commissione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE. Ogni proposta in materia di controlli specifica, se del caso, le disposizioni per il loro riesame e aggiornamento nonché per la valutazione della loro efficacia. 9.   La Commissione può predisporre strategie per combattere l’inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti. (*14)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)." (*15)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)." (*16)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)." (*17)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj)." (*18)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj)." (*19)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).»;" 12) all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi; 13) all’articolo 18, il paragrafo 4 è soppresso; 14) è inserito il seguente articolo: «Articolo 19 bis Relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore Entro l’11 maggio 2029, la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione valuta in particolare la fattibilità di imporre ai produttori l’obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della presente direttiva qualora immettano sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.» ; 15) gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 20 Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l’allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell’analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati. Articolo 20 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 maggio 2026. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 21 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»;" 16) all’articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli obiettivi ambientali di cui all’, gli standard di qualità ambientale fissati nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva sono considerati norme di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.» ; 17) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva; 18) nell’allegato VII, parte B, è aggiunto il punto seguente: «5. sintesi di eventuali misure adottate per tener conto dei suggerimenti di miglioramento formulati dalla Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), in relazione al piano precedente.» ; 19) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva; 20) gli allegati IX e X sono soppressi.
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