Art. 1
In vigore dal 11 mar 2026
La direttiva 2014/32/UE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti compresi tra il III e il XII (allegati specifici relativi agli strumenti) concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).»
;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
3)
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
4)
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva;
5)
il testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato V bis;
6)
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva;
7)
il testo che figura nell’allegato VI della presente direttiva è inserito come allegato VII bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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