Art. 5

Recepimento

In vigore dal 16 dic 2025
Recepimento 1.   Entro il 20 marzo 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 4 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 settembre 2028. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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