Art. 1

Modifiche della direttiva 2013/11/UE

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche della direttiva 2013/11/UE La direttiva 2013/11/UE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali, delle controversie transfrontaliere e delle controversie con professionisti di paesi terzi tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista mediante l’intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o mette in contatto le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole se un contratto di vendita o un contratto di servizi, compreso un contratto per la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali, è concluso tra un consumatore e un professionista e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo e sorge una controversia relativamente alle obbligazioni contrattuali, comprese le obbligazioni derivanti dalla fase precontrattuale. La presente direttiva si applica inoltre nei casi in cui il professionista fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista. La presente direttiva non si applica ai casi che rientrano nelle eccezioni di cui all’, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).»;" 2) all’, paragrafo 1, le lettere c), d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «c) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; c bis) “bene”: i beni quali definiti all’, punto 5), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); c ter) “contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); d) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore; d bis) “servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’, punto 2), della direttiva (UE) 2019/770; e) “controversia nazionale”: una controversia tra un consumatore e un professionista, concernente le obbligazioni contrattuali di cui all’, paragrafo 1, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista; f) “controversia transfrontaliera”: una controversia tra un consumatore e un professionista, concernente le obbligazioni contrattuali di cui all’, paragrafo 1, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista; f bis) “controversia con professionisti di paesi terzi”: una controversia tra un consumatore e un professionista, concernente le obbligazioni contrattuali di cui all’, paragrafo 1, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro, mentre il professionista è stabilito al di fuori dell’Unione e dirige le sue attività verso tale Stato membro, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 o dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); (*2)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj)." (*3)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj)." (*4)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj).»;" 3) al capo I è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis Gli Stati membri adottano misure per promuovere la partecipazione dei professionisti e dei consumatori alle procedure ADR.» ; 4) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Gli Stati membri agevolano inoltre l’accesso dei consumatori residenti nei rispettivi territori alle procedure ADR per la risoluzione delle controversie con professionisti di paesi terzi oggetto della presente direttiva e garantiscono che tali controversie possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti stabiliti nella presente direttiva, previa richiesta congiunta del consumatore e del professionista del paese terzo. Gli Stati membri possono subordinare l’accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di paesi terzi all’accordo delle parti sulla risoluzione della controversia sulla base del diritto applicabile nello Stato membro in cui l’organismo ADR è stabilito e in cui il consumatore interessato ha la sua residenza nonché all’impegno del professionista a essere vincolato dalle norme procedurali ADR, compresi i costi ricorrenti, se del caso. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari, garantendo che il trattamento di tali controversie non nuoccia significativamente all’efficace funzionamento degli organismi ADR. L’accordo, di cui al secondo comma, del professionista e del consumatore riguardo al diritto applicabile non ha l’effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni alle quali, in base al diritto dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, non è permesso derogare convenzionalmente.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR: a) tengano un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare reclami e la documentazione di supporto necessaria online in modo tracciabile; b) consentano ai consumatori di scegliere se presentare reclami e altra documentazione di supporto e di accedere all’ADR in formato digitale o non digitale; c) qualora offrano procedure ADR digitali, le forniscano tramite strumenti facilmente accessibili e inclusivi; d) qualora siano utilizzati mezzi automatizzati nel processo decisionale ADR: i) informino preventivamente le parti in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile in merito al loro uso; e ii) garantiscano che le parti abbiano il diritto di chiedere che l’esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica dell’organismo ADR che soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 1; e) informino le parti del diritto di chiedere che l’esito della procedura ADR sia riesaminato dalla persona fisica di cui alla lettera d), punto ii); f) possano raggruppare casi a condizione che: i) il consumatore interessato sia informato del raggruppamento; e ii) la persona fisica responsabile dei casi raggruppati disponga di conoscenze sufficienti per gestire il caso, conformemente all’, paragrafo 1, lettera a); g) accettino controversie nazionali, transfrontaliere e, se del caso, di professionisti di paesi terzi; h) adottino i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per il raggruppamento dei casi di cui al primo comma, lettera f). (*5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»;" c) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista, senza introdurre norme sproporzionate riguardo alla forma o alla sostanza di tale contatto;» ; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   Gli Stati membri garantiscono che, quando l’organismo ADR competente decide di trattare il reclamo di un consumatore conformemente alle proprie norme procedurali, il professionista interessato sia contattato da tale organismo ADR e sia invitato a partecipare alla procedura ADR, indipendentemente dal fatto che la partecipazione di tale professionista sia obbligatoria o meno. 9.   Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nei loro territori contattati da un organismo ADR competente comunichino a tale organismo se accettano o meno di partecipare alla procedura ADR proposta. Il professionista risponde all’organismo ADR entro un periodo ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi. In caso di controversie complesse o circostanze eccezionali, l’organismo ADR incaricato può concedere una proroga di tale periodo, in ogni caso non superiore a 30 giorni lavorativi. L’organismo ADR informa il consumatore della proroga del periodo, se del caso. Se il professionista non risponde entro il periodo di cui al primo comma, l’organismo ADR può presumere che il professionista abbia rifiutato di partecipare alla procedura ADR e può archiviare il caso. L’organismo ADR ne informa il consumatore. Le conseguenze della mancata risposta sono stabilite nella legislazione nazionale. L’obbligo di risposta di cui al primo comma non si applica ai casi seguenti: a) se la partecipazione del professionista alla procedura ADR è obbligatoria; b) se è possibile giungere a un esito dell’ADR senza che il professionista acconsenta a partecipare alla procedura ADR; o c) se il professionista si è già impegnato contrattualmente a ricorrere agli organismi ADR per risolvere le controversie con i consumatori.» ; 5) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto e, quando gestiscono controversie transfrontaliere, una comprensione generale del diritto privato internazionale;» ; b) al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente: «a bis) qualora una controversia sia trattata da un organismo ADR e le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano assunte o retribuite esclusivamente dal singolo professionista, l’organismo ADR ha accesso solo ai dati strettamente connessi al caso e specificamente forniti dal professionista o dal consumatore;» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR provvedano alla necessaria formazione delle persone fisiche incaricate dell’ADR. Le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera g).» ; 6) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «p) se del caso, informazioni di contatto delle autorità nazionali preposte all’attuazione degli atti giuridici dell’Unione e nazionali in materia di pratiche commerciali sleali e clausole abusive.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Gli Stati membri garantiscono che, almeno ogni due anni, gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web le relazioni d’attività. Inoltre, gli Stati membri impongono agli organismi ADR di fornire, su richiesta, le relazioni d’attività su un supporto durevole e in qualsiasi modo che gli organismi ADR ritengano appropriato. Tali relazioni comprendono le informazioni seguenti relative alle controversie sia nazionali sia transfrontaliere:» ; ii) la lettera h) è soppressa; 7) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite: a) ove presente, sul sito web del professionista, in modo chiaro, visibile, comprensibile e facilmente accessibile; b) nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra il professionista e il consumatore.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabiliti nei rispettivi territori in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest’ultimo sia tenuto a fornire al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1.» ; 8) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Assistenza nelle controversie transfrontaliere 1.   Gli Stati membri garantiscono che, per quanto riguarda le controversie transfrontaliere, i consumatori e i professionisti possano ottenere assistenza che faciliti loro l’accesso all’organismo o agli organismi ADR competenti a trattare la loro controversia transfrontaliera. 2.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto ADR responsabile per il compito di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri conferiscono le responsabilità per il funzionamento dei punti di contatto ADR al loro centro appartenente alla rete di Centri europei dei consumatori oppure, qualora ciò non sia possibile, a organizzazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo competente per la protezione dei consumatori. 3.   Quando chiedono assistenza nelle controversie transfrontaliere, i consumatori si avvalgono del punto di contatto ADR del loro luogo di residenza e i professionisti si avvalgono del punto di contatto ADR del loro luogo di stabilimento. 4.   Gli Stati membri garantiscono che, su richiesta, i punti di contatto ADR agevolino la comunicazione tra le parti e l’organismo ADR competente. Tale agevolazione comprende almeno i compiti seguenti: a) l’assistenza nella presentazione del reclamo e, se del caso, della documentazione pertinente; b) il sostegno alle parti, se necessario, fornendo i risultati della traduzione automatica delle informazioni, della documentazione o delle norme procedurali; c) la fornitura alle parti di informazioni generali sui diritti dei consumatori a livello dell’Unione e a livello nazionale; d) la fornitura alle parti di spiegazioni sulle norme procedurali applicate dagli specifici organismi ADR; e) la comunicazione al consumatore di informazioni sugli altri mezzi di ricorso nel caso in cui una controversia non possa essere risolta tramite una procedura ADR. 5.   Gli Stati membri possono riconoscere ai punti di contatto ADR il diritto di fornire ai consumatori e ai professionisti l’assistenza di cui al presente articolo nell’accesso agli organismi ADR per quanto riguarda le controversie nazionali. 6.   Gli Stati membri impongono che, nello svolgimento delle loro attività, tutti i soggetti che assistono i consumatori nelle controversie transfrontaliere o nazionali forniscano ai consumatori le informazioni pertinenti in piena trasparenza, comprese le informazioni sulle norme procedurali e sulle eventuali tariffe applicabili, agendo in buona fede.» ; 9) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 comprende in particolare gli scambi di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami, anche in materia di pratiche commerciali sleali o clausole abusive. È inclusa anche la fornitura di valutazioni tecniche e informazioni rese dalle autorità nazionali agli organismi ADR, qualora siano necessarie per il trattamento di singole controversie e siano già disponibili.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri garantiscono che la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo avvengano nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679.» ; 10) l’articolo 20 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Inoltre, le autorità competenti effettuano i controlli necessari sul funzionamento e sulle attività degli organismi ADR per monitorare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.» ; b) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «6.   Entro il 9 luglio 2018, e successivamente entro il 1o novembre ogni quattro anni, ciascuna autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR.» ; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   Entro il 20 aprile 2026, la Commissione sviluppa uno strumento digitale interattivo di facile utilizzo che fornisce informazioni sui ricorsi dei consumatori, comprese informazioni sull’utilizzo dell’ADR in un contesto transfrontaliero, nonché link alle informazioni sui diritti dei consumatori. Tale strumento include inoltre l’elenco degli organismi ADR di cui al paragrafo 4 del presente articolo nonché la lista dei punti di contatto ADR notificati a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, e comprende il link ai loro siti web. Lo strumento comprende anche una funzione di traduzione automatica a disposizione degli organismi ADR e dei punti di contatto ADR gratuitamente. La Commissione promuove lo strumento e provvede alla sua manutenzione tecnica. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire un link visibile allo strumento di cui al primo comma sui siti web nazionali che perseguano un obiettivo analogo. Le autorità competenti informano i punti di contatto e gli organismi ADR in merito alla funzione di traduzione automatica di cui al primo comma. 9.   La Commissione crea una rete di punti di contatto ADR.» ; 11) all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Entro il 20 marzo 2028 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e le informazioni di contatto dei punti di contatto ADR designati in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2.».
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