Art. 1

Modifiche della direttiva 2005/44/CE

In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche della direttiva 2005/44/CE La direttiva 2005/44/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto 1.   La presente direttiva stabilisce le norme per l’introduzione e l’uso, nell’Unione, di servizi d’informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, la protezione, l’efficacia e la sostenibilità e di facilitare l’interfacciamento con altri modi di trasporto. 2.   La presente direttiva stabilisce un quadro di norme per l’introduzione e l’ulteriore sviluppo delle esigenze, delle specifiche e delle condizioni tecniche necessarie per garantire RIS armonizzati, interoperabili e accessibili sulle vie navigabili interne dell’Unione e per agevolare la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto attraverso l’uso di interfacce standardizzate.» ; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva si applica ai fini dell’introduzione e del funzionamento dei RIS per tutte le vie navigabili interne e i porti interni degli Stati membri che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, specificati ed elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e che sono direttamente collegati alle vie navigabili interne e ai porti interni di un altro Stato membro facenti parte della rete transeuropea dei trasporti, specificati ed elencati in tali allegati. (*1)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).»;" 3) all’ sono aggiunte le lettere seguenti: «i) “rete transeuropea dei trasporti” o “TEN-T”: le vie navigabili interne specificate nelle mappe di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1679; j) “sistema europeo di gestione dei dati di riferimento” o “European Reference Data Management System – ERDMS”: archivio a punto di accesso unico, sotto l’autorità della Commissione, contenente dati di riferimento ed elenchi di codici utilizzati da applicazioni informatiche nell’ambito del trasporto per vie navigabili interne; non comprende i dati di rete forniti dallo Stato membro in conformità degli allegati I e III; k) “sistema della comunità portuale”: piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni tra portatori di interessi pubblici e privati al fine di garantire processi portuali e logistici agevoli; l) “sistema per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne”: piattaforma elettronica, gestita dalle autorità pubbliche preposte alla gestione delle vie navigabili interne, che favorisce la gestione parzialmente e completamente automatizzata delle infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne in corrispondenza delle chiuse e dei ponti mobili della rete TEN-T; m) “ambiente europeo dei RIS”: piattaforma elettronica a punto di accesso unico basata sulle informazioni dei RIS nazionali che fornisce servizi operativi e tecnici per gli utenti RIS e che contiene collegamenti per la segnalazione elettronica conformemente al principio “una tantum”; n) “porto interno”: porto di navigazione interna della rete centrale TEN-T o della rete globale TEN-T, elencato e classificato nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1679.» ; 4) l’ è sostituito dal seguente: « Istituzione dei RIS 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre i RIS sulle vie navigabili interne e nei porti interni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri sviluppano i RIS in modo tale che l’applicazione RIS sia efficiente, espandibile e interoperabile, così da poter interagire con altre applicazioni RIS e con i sistemi d’informazione di altri modi di trasporto, fungendo inoltre da interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e attività commerciali. 3.   Per istituire i RIS, gli Stati membri: a) provvedono affinché agli utenti RIS siano forniti tutti i dati per la navigazione e per la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne; tali dati di rete, di cui all’allegato I, sono aggiornati e forniti almeno in un formato elettronico comune accessibile conformemente all’allegato III; b) provvedono affinché gli utenti RIS dispongano, oltre ai dati di cui alla lettera a), di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione di tutte le proprie vie navigabili interne e di tutti i porti interni della rete TEN-T; c) autorizzano le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche di tutti i dati richiesti alle navi; nel caso di trasporti transfrontalieri, tali dati sono messi integralmente a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri confinanti prima dell’arrivo della nave alla frontiera; d) provvedono affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell’acqua o il pescaggio massimo consentito e le condizioni di gelo sulle vie navigabili interne, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili; ogni messaggio normalizzato contiene almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione e gli avvisi ai comandanti sono aggiornati e forniti almeno in un formato elettronico comune accessibile conformemente all’allegato III; e) provvedono affinché i dati di rete nell’ambiente europeo dei RIS siano mantenuti aggiornati fornendo senza ritardi tutti i dati di rete necessari conformemente agli allegati I e III; f) provvedono alla messa a disposizione almeno delle informazioni relative al traffico, se disponibili, attraverso interfacce secondo le specifiche tecniche stabilite conformemente all’allegato II, punto 7, se del caso, negli ambienti elettronici di scambio di informazioni istituiti dal diritto dell’Unione e utilizzati in altri modi di trasporto; g) provvedono affinché le interfacce standardizzate di cui agli allegati II e III della presente direttiva siano messe a disposizione dei sistemi delle comunità portuali dei porti interni, comprendenti, se disponibili, informazioni aggiornate sulla disponibilità di posti di ormeggio e di infrastrutture per i combustibili alternativi, in particolare delle installazioni necessarie a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); h) provvedono affinché le interfacce standardizzate di cui agli allegati II e III siano messe a disposizione di altri sistemi per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne ai fini della gestione del traffico sulle vie navigabili interne. Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono adempiuti conformemente alle prescrizioni e ai principi stabiliti dagli allegati I e II. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono centri RIS in funzione delle esigenze regionali. 5.   Gli Stati membri istituiscono, disciplinano, gestiscono, utilizzano e mantengono congiuntamente un ambiente europeo dei RIS che fornisce servizi relativi ai canali, alle infrastrutture, al traffico e ai trasporti, nonché forniscono i dati necessari. L’ambiente europeo dei RIS è accessibile a tutti gli utenti RIS ed è la piattaforma principale per lo scambio di informazioni relative ai RIS. Contiene interfacce per i collegamenti con i sistemi di altri modi di trasporto e con i porti interni. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS. L’ambiente europeo dei RIS prevede la possibilità di contributi da parte di paesi terzi le cui vie navigabili sono collegate alla rete di vie navigabili interne europea e che sono disposti a cooperare e fornire i loro dati di rete, purché tali dati siano di qualità e formato identici a quelli degli Stati membri e rispettino lo stesso livello di cibersicurezza e protezione dei dati. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche operative, i ruoli e le procedure per l’ambiente europeo dei RIS e che identificano il suo gestore sulla base dei principi per le specifiche tecniche RIS di cui all’allegato II, punto 6, in modo da garantirne l’attuazione uniforme in tutta l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2. 7.   Per l’utilizzazione di sistemi automatici di identificazione (SAI) si applica l’accordo regionale relativo al servizio di radiocomunicazione per la navigazione interna (RAINWAT), concluso a Bucarest il 12 aprile 2012, nel quadro delle norme sulle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 8.   Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno in cooperazione con l’Unione, i comandanti, gli operatori, gli agenti o i proprietari delle navi che percorrono le proprie vie navigabili interne e gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi a ricorrere pienamente ai servizi messi a disposizione a norma della presente direttiva. 9.   La Commissione adotta le misure adeguate a verificare l’interoperabilità, l’affidabilità, la disponibilità e la sicurezza dei RIS. (*2)  Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj).»;" 5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Specifiche tecniche 1.   Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla interoperabilità dei servizi conformemente all’, paragrafo 2, si applicano le specifiche tecniche di cui all’allegato III in linea con i principi di cui all’allegato II, riguardanti in particolare gli aspetti seguenti: a) sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno); b) sistema elettronico di segnalazione navale; c) avvisi ai comandanti; d) sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi; e) compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’utilizzazione dei RIS; f) funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS; g) interconnessione e scambio di informazioni con le banche dati dell’Unione (ERDMS); h) interfaccia standardizzata per le piattaforme informatiche di altri modi di trasporto; i) interfaccia standardizzata tra l’ambiente europeo dei RIS e i sistemi delle comunità portuali dei porti interni e tra l’ambiente europeo dei RIS e i sistemi per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne; j) dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne.» ; 6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Posizionamento via satellite Ai fini dei RIS, per i quali è richiesto un posizionamento esatto, si raccomanda l’uso di sistemi di posizionamento e navigazione satellitari, come i servizi di navigazione forniti da Galileo, compresi il servizio ad alta precisione e il servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione nonché il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Ai fini delle applicazioni e dei servizi basati sui dati di osservazione della Terra, si raccomanda l’uso dei dati, delle informazioni e dei servizi Copernicus. (*3)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).»;" 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità competenti per le applicazioni RIS, per lo scambio di dati a livello internazionale, per il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS e per la gestione dei riscontri degli utenti RIS. Gli Stati membri notificano tali autorità designate alla Commissione entro il 17 gennaio 2029.» ; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Meccanismo di riscontro 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia predisposta una procedura efficace, semplice e accessibile, ove possibile basata su strutture esistenti, per la gestione dei riscontri degli utenti RIS derivanti dall’applicazione della presente direttiva. 2.   La gestione dei riscontri degli utenti RIS è effettuata in modo da evitare i conflitti di interesse. La gestione dei riscontri è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d’impresa. 3.   I riscontri degli utenti RIS sono trasmessi tramite l’ambiente europeo dei RIS e presentati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti RIS e gli altri portatori di interessi siano informati su dove e come presentare un riscontro. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri degli utenti RIS siano gestiti in modo tempestivo e opportuno e le informazioni concernenti il seguito a essi dato siano fornite tramite l’ambiente europeo dei RIS. 5.   L’ambiente europeo dei RIS comunica annualmente alla Commissione l’entità dei riscontri ricevuti e le modalità della loro gestione.» ; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza delle informazioni e al trattamento dei dati personali 1.   Gli Stati membri adottano le misure tecniche e organizzative necessarie, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, al fine di proteggere le informazioni e gli archivi RIS da eventi pregiudizievoli o utilizzi abusivi, in particolare accessi non autorizzati, modifiche o perdite, e per garantire la riservatezza delle informazioni sensibili, di natura commerciale e di altro tipo, scambiate a norma della presente direttiva. 2.   I dati che costituiscono dati personali ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) possono essere trattati sulla base della presente direttiva solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni RIS, al fine di garantire RIS armonizzati, interoperabili e accessibili sulle vie navigabili interne dell’Unione e di agevolare interfacce standardizzate con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto. (*4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»;" 10) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Poteri delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis per modificare l’allegato I, aggiornando e rivedendo i requisiti minimi in materia di dati alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva e del progresso tecnico nell’ambito dello sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni RIS. 2.   In assenza di specifiche tecniche pertinenti e aggiornate, o qualora le specifiche tecniche elaborate dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) non siano conformi ad alcuna delle prescrizioni applicabili di cui all’allegato II, oppure nel caso in cui eventuali modifiche del processo decisionale del CESNI o di altri elementi della norma pregiudichino gli interessi dell’Unione, e ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis per modificare l’allegato III al fine di fornire specifiche tecniche adeguate sulla base dei principi di cui all’allegato II.» ; 11) l’articolo 10 bis è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 12) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto per vie navigabili interne. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»;" 13) all’articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Controllo La Commissione controlla l’istituzione dei RIS nell’Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 3 gennaio 2034. La relazione include un’analisi dell’impatto della presente direttiva sul livello di integrazione del trasporto per vie navigabili interne con il complesso della catena logistica e prende in esame il potenziale dei nuovi strumenti digitali di aumentare l’efficienza di tutta la rete TEN-T di vie navigabili interne.» ; 15) l’allegato I della direttiva 2005/44/CE è sostituito dal testo figurante nell’allegato I della presente direttiva; 16) l’allegato II della direttiva 2005/44/CE è sostituito dal testo figurante nell’allegato II della presente direttiva; 17) il testo figurante nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato III della direttiva 2005/44/CE.
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