Art. 1
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2028
In vigore dal 18 lug 2025
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2028
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
l’articolo 201 è sostituito dal seguente:
«Articolo 201
1. All’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell’IVA all’importazione.
3. Se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l’Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell’IVA all’importazione.
4. Se le importazioni di beni sono esentate a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), il paragrafo 3 del presente articolo non si applica.
(*1) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84, del 31.3.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj).»;"
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 201 bis
Fatto salvo l’articolo 201, paragrafi 2 e 3, se i debitori dell’IVA all’importazione non adempiono ai loro obblighi fiscali ai sensi di tali paragrafi, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essi stabilite, l’acquirente ad assolvere l’IVA all’importazione dovuta da tali soggetti.»
;
3)
all’articolo 204, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Inoltre, se l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell’imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.»
;
b)
è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, qualora un soggetto passivo sia tenuto a designare un rappresentante fiscale a norma dell’articolo 201, paragrafo 3, tale soggetto passivo designa un rappresentante fiscale quale debitore dell’imposta sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.»
;
4)
nell’articolo 205, è inserito il comma seguente:
«Inoltre, nelle situazioni di cui all’articolo 201, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dall’acquirente e dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione.»
;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 205 bis
Entro il 31 marzo 2032 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell’articolo 201, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 201 bis, dell’articolo 204, paragrafo 1, quarto comma, e all’articolo 205, paragrafo 2, compreso il loro impatto sul funzionamento del mercato interno, valuta la necessità di mantenere l’articolo 201 bis e l’articolo 205, paragrafo 2, e, se ritenuto necessario, presenta un’adeguata proposta legislativa.»
;
6)
al titolo XII il capitolo 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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